Nel concordato preventivo la compensazione impropria non è soggetta all’art. 56 (Cass. civ. Sez. 1 n. 24361 del 01.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando i contrapposti crediti delle parti traggono origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, il collegamento funzionale tra il contratto di anticipazione in conto corrente e il mandato all’incasso con patto di compensazione configura una compensazione impropria, estranea alla disciplina di cui agli artt. 1241 e ss. cod. civ. e, pertanto, insensibile ai limiti posti dall’art. 56 legge fall. per la compensazione in senso tecnico. La valutazione delle reciproche pretese implica soltanto un semplice accertamento contabile di dare e avere, non ostacolato dalle restrizioni vigenti per la compensazione legale in sede concorsuale. Ne deriva che la pendenza del rapporto accessorio di mandato irrevocabile, ancorché la linea di credito sia stata interamente utilizzata, esclude la cessazione del complesso rapporto contrattuale al momento della pubblicazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.
Il Fatto
Safab S.r.l., in persona del liquidatore giudiziale del concordato preventivo omologato, convenne in giudizio Banco BPM S.p.A. per ottenere la condanna al pagamento di una somma che la banca aveva trattenuto, in esecuzione di un contratto d’appalto, a titolo di compensazione con un proprio credito derivante da un contratto di anticipazione in conto corrente. L’incasso era avvenuto dopo la pubblicazione della domanda di ammissione al concordato, quando la linea di credito risultava già interamente utilizzata.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, confermata dalla Corte d’Appello di Roma. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si denunciava la violazione degli artt. 45 e 55 legge fall., in relazione all’art. 184 legge fall., nonché dell’art. 56 legge fall. La ricorrente sosteneva che la cristallizzazione del passivo al momento della domanda di ammissione impedisse la compensazione, in contrasto con il principio della par condicio creditorum.
La Corte ha valorizzato lo stretto collegamento negoziale tra il contratto di anticipazione e il mandato all’incasso con patto di compensazione, accertato in fatto dalla corte d’appello e non contestato in sede di legittimità. Secondo un orientamento consolidato, tale collegamento funzionale comporta che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggano origine da un unico rapporto negoziale, configurando una compensazione impropria e non una compensazione in senso stretto. La Corte ha richiamato Cass. n. 27219/2025, che cita le conformi Cass. nn. 28232/2023 e Cass. n. 11524/2020, nonché Cass. n. 30220/2019 e Cass. n. 4825/2019.
La Corte ha precisato che, in tale contesto, risultano irrilevanti sia il richiamo ai limiti dell’art. 56 legge fall., sia le considerazioni sulla nozione di rapporto pendente al momento della domanda di concordato, che presuppone la mancata esecuzione del contratto da entrambe le parti. L’utilizzazione dell’intero credito concesso non comporta la cessazione del complesso rapporto contrattuale, poiché rimane pendente il rapporto accessorio di mandato irrevocabile, conferito anche nell’interesse della mandataria ex art. 1723, comma 2, cod. civ., che pone obblighi di rendiconto e rimetta del mandante ex artt. 1710 e ss. cod. civ. e art. 1713, comma 1, cod. civ.
La banca, avendo adempiuto a tali obblighi rimettendo l’importo residuo incassato al netto della pattuita compensazione, ha legittimamente esercitato la compensazione impropria. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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