Trasmissione parziale atti e perdita efficacia cautelare per attuale pericolo (Cass. pen. Sez. 1 n. 14454 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il pubblico ministero non ha l’obbligo di mettere a disposizione del giudice gli atti di indagine nella loro integralità, potendo esercitare un potere di selezione degli atti da produrre a sostegno della richiesta cautelare, purché quanto trasmesso sia rappresentativo degli elementi su cui la richiesta si fonda. La perdita di efficacia della misura, ai sensi dell’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si verifica in caso di trasmissione parziale di un atto, ma solo di mancata trasmissione, né qualora non sia specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo del tribunale. Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione, di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto, richiedendo una valutazione prognostica basata su modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto socio-ambientale; la valutazione di inidoneità degli arresti domiciliari contiene l’implicita pronuncia di inadeguatezza della stessa misura con il braccialetto elettronico.
Il Fatto
L’indagato, a seguito di perquisizione nell’appartamento della convivente, era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per detenzione di armi clandestine, provento di furto e di sostanza stupefacente. Il Tribunale del riesame, investito dell’istanza limitata alle sole esigenze cautelari, aveva confermato la misura, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione di condotte analoghe e l’inadeguatezza di misure più miti. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la perdita di efficacia della misura per la trasmissione parziale dell’atto di compravendita dell’immobile, il difetto di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura più afflittiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio consolidato per cui la trasmissione parziale di un atto non comporta l’inefficacia della misura, che consegue solo alla mancata trasmissione. Il tribunale può decidere prescindendo dagli atti non determinanti o sollecitare una trasmissione integrativa, fermo il termine di dieci giorni. Nel caso di specie, il documento era stato inoltrato e utilizzato solo per ribadire l’attribuibilità dell’immobile all’indagato, circostanza rimasta incontestata, senza che il ricorrente avesse indicato specificamente i dati decisivi sottratti al controllo del giudice del riesame.
Quanto al secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente, la Suprema Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale rispettosa del principio secondo cui l’attualità del pericolo non richiede la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, ma una valutazione prognostica approfondita. Il giudice della cautela aveva correttamente valorizzato la personalità negativa dell’indagato, desunta dalle precedenti condanne per reati di rapina ed estorsione e dalla dimestichezza nell’uso delle armi, quale indice di collegamento con contesti criminali.
La Corte ha infine escluso la sindacabilità della motivazione sull’inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, rilevando che la valutazione di insostituibilità della misura più afflittiva, basata sulla prognosi di inaffidabilità dell’indagato, contiene implicitamente la pronuncia di inadeguatezza della misura con il presidio elettronico. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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