Il diniego di pene sostitutive richiede motivazione prognostica sulle prescrizioni (Cass. pen. Sez. 3 n. 15053 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di applicare le pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, è di natura discrezionale, ma il relativo esercizio è vincolato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e alla verifica, positiva, della idoneità rieducativa della sanzione e, negativa, dell’assenza di condizioni ostative. In caso di diniego della sostituzione, il giudice è tenuto a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui la pena sostitutiva risulta inidonea a raggiungere la finalità rieducativa, non potendo limitarsi a valutare la congruità della pena in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità sociale del reo. La prognosi negativa di cui all’art. 58, comma 1, l. n. 689/1981 non può fondarsi su elementi generici, ma deve essere correlata al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata, con valutazione dell’incidenza ostativa sull’adempimento delle prescrizioni, secondo una scansione logica che separa la verifica sull’ottemperanza delle prescrizioni da quella sulla futura commissione di reati.
Il Fatto
A seguito di annullamento disposto dalla quarta sezione penale della Corte di cassazione, limitatamente all’applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., la Corte di appello di Bari, in sede di rinvio, riformava la sentenza del Tribunale di Trani, escludeva la recidiva e rideterminava la pena in dieci mesi di reclusione ed euro 200 di multa. Nel motivare la decisione, la Corte territoriale rigettava, però, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Avverso tale provvedimento, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della suddetta pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata risultava “del tutto fuori fuoco” rispetto al contenuto della richiesta. Il giudice di merito, nel rigettare l’istanza, aveva infatti fatto riferimento a precedenti risalenti e a “più recenti violazioni”, senza indicarle e senza correlare tali elementi alla specifica sanzione sostitutiva richiesta.
Nel ricostruire il quadro normativo, la Corte ha evidenziato che la sussistenza di un potere discrezionale del giudice nella scelta e nella possibilità di disporre la sostituzione è chiaramente indicata dall’art. 53 l. n. 689/1981, che prevede che il giudice, nel determinare la pena ai sensi dell’art. 133 cod. pen., “può” sostituirla con la pena sostitutiva opportuna. Il successivo art. 58 della stessa legge, richiamati i parametri dell’art. 133 cod. pen., ribadisce tale potere in presenza di una duplice condizione: che le pene sostitutive risultino più idonee alla rieducazione del condannato e che, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. L’art. 59 detta, infine, le esclusioni soggettive.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha precisato che il giudice, in caso di diniego della sostituzione, non può limitarsi a valutare la congruità della pena attraverso i criteri di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, ma è tenuto a motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui gli elementi considerati rendono la pena sostitutiva inidonea a raggiungere la finalità rieducativa (Sez. 5, n. 39162 del 04/10/2024). Inoltre, per la prognosi negativa di cui all’art. 58 l. n. 689/1981, è necessario che il giudice correli l’elemento ostativo al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata, fornendo adeguata motivazione sulla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023).
Il Collegio ha quindi delineato la scansione logica del processo di sentencing: determinazione della pena detentiva; verifica dell’assenza di condizioni ostative assolute; verifica che le pene sostitutive applicabili assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; determinazione della pena sostitutiva in ragione del percorso rieducativo; verifica finale sull’assenza di fondati motivi che le prescrizioni non saranno adempiute. Nel caso di specie, la Corte di appello ha erroneamente ancorato la prognosi negativa all’astensione dalla commissione di futuri reati, elemento che caratterizza istituti come la sospensione condizionale, e non all’ottemperanza alle prescrizioni come richiesto dall’art. 58, comma 1, l. n. 689/1981, omettendo peraltro una motivazione precisa sull’elemento temporale e sulla omogeneità delle violazioni.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza per violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto già oggetto del precedente annullamento.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento