Cassazione non è terzo grado di merito (Cass. pen. Sez. 2 n. 16174 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per Cassazione, la presenza di una doppia conforme in punto di affermazione di responsabilità consente di leggere congiuntamente le due sentenze di merito come un unico corpo decisionale. In tale contesto, non è consentita la deduzione di vizi che, lungi dall’esporre effettive critiche di legittimità, si riducano alla proposizione di letture alternative degli elementi probatori o a ricostruzioni già esaminate e adeguatamente confutate nei due gradi di giudizio di merito. Le sole critiche motivazionali ammesse sono quelle tassativamente indicate nell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ciascuna dotata di peculiare oggetto e struttura; la deduzione alternativa o cumulativa di vizi differenti è indice di genericità e rivela la natura di merito della doglianza. È inoltre inammissibile, per violazione della catena devolutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., la questione nuova, non investita dal controllo della Corte di appello perché non segnalata con i motivi di gravame. Ogni aspetto del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è immune da censure in sede di legittimità se la motivazione non è contraddittoria né manifestamente illogica.
Il Fatto
Il Tribunale di Tivoli aveva condannato l’imputato per i reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali. La Corte d’appello di Roma aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado.
L’imputato, per il tramite della difesa, proponeva ricorso per Cassazione articolando plurimi motivi. Le doglianze riguardavano la presunta illogicità della motivazione in ordine alla credibilità della persona offesa, l’idoneità e l’univocità della condotta ai fini della configurabilità del tentativo, la sussistenza della legittima difesa in relazione al reato di lesioni, nonché il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis, 62 n. 4 e 628, comma 2, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era inammissibile, poiché i motivi addotti erano manifestamente infondati, ripetitivi e generici. In punto di affermazione di responsabilità, il Collegio ha evidenziato la sussistenza di una doppia conforme, con la conseguenza che le due sentenze di merito potevano essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale.
Il Supremo Collegio ha quindi chiarito che, in presenza di una doppia conforme, non è consentita la deduzione di vizi che si sostanzino in una mera proposizione di letture alternative del compendio probatorio o in ricostruzioni già esaminate e confutate nel merito. I motivi di ricorso, nella loro tecnica redazionale, rivelavano una “deriva” verso il merito, una “discesa nel fatto” che, seppur potenzialmente idonea a sostanziare un atto di appello, non può avere accesso in Cassazione. La Corte ha precisato che le uniche critiche motivazionali ammesse sono quelle tassativamente indicate nell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., e che la loro deduzione alternativa o cumulativa è di per sé indice di genericità.
Con specifico riferimento al motivo concernente la configurabilità del tentativo, la Corte l’ha dichiarato inammissibile per violazione della catena devolutiva. Le circostanze relative alla visibilità della bottiglia erano state dedotte nei gradi di merito nella sola prospettiva di confutare la credibilità dell’accusatore, e non già per contestare la qualificazione giuridica del fatto. Trattandosi di questione nuova, essa risultava preclusa in sede di legittimità ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. Parimenti, le richieste di riqualificazione del fatto in furto e di riconoscimento della legittima difesa sono state respinte in quanto basate su mere e generiche ricostruzioni alternative.
Quanto ai motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ricordato che ogni aspetto in materia rientra nella competenza e discrezionalità del giudice di merito, immune da critiche in sede di legittimità se sorretto da motivazione non contraddittoria né manifestamente illogica. Nel caso di specie, il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. era giustificato dall’entità delle conseguenze dannose, non limitate agli aspetti pecuniari ma includenti il grave danno morale subito dalla persona offesa. Il diniego delle attenuanti generiche era invece sorretto dalla mancata indicazione di elementi positivamente valutabili e dalla negativa personalità dell’imputato.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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