Mancata confutazione delle censure sul dolo e sulla condotta nella bancarotta documentale (Cass. pen. Sez. 5 n. 16266 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale impropria, la circostanza che la falsa o infedele annotazione non abbia determinato una impossibilità, ma una mera difficoltà per il curatore di ricostruire i movimenti patrimoniali, non esclude la sussistenza del reato. L’interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste anche quando gli accertamenti degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. La sospensione del termine prescrizionale di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle successive novelle. In tema di bancarotta preferenziale, l’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società, dichiarata fallita, era stato tratto a giudizio per rispondere di plurime ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione, per false annotazioni contabili e per aver cagionato il dissesto commettendo taluno dei fatti previsti dall’art. 2634 cod. civ., con l’aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.
Il Tribunale aveva condannato l’imputato per tutti i delitti contestati. La Corte d’appello, in riforma parziale, lo aveva prosciolto dal capo relativo alle distrazioni, aveva riqualificato il capo concernente il dissesto come pagamenti preferenziali e lo aveva condannato a una pena ridotta. Con riferimento al capo sulle false annotazioni, i giudici di merito avevano ritenuto che le manipolazioni delle scritture contabili si fossero riflesse nel bilancio con false poste relative a rimanenze di magazzino e a rimanenze di impianti, mentre per il capo riqualificato avevano accertato che due ingenti pagamenti erano stati effettuati in favore di una società riconducibile all’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito la distinzione tra le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di falso in bilancio seguito da fallimento e di falso in bilancio ex art. 2621 cod. civ., evidenziando che la contestazione era stata correttamente valutata come ipotesi di bancarotta documentale propria.
Il primo motivo di ricorso, concernente la condotta contestata al capo 2, è stato ritenuto infondato nella parte in cui si assumeva che la falsa annotazione avesse determinato una mera difficoltà, e non una impossibilità, di ricostruzione patrimoniale. Sul punto la Corte ha richiamato il principio consolidato per cui il reato sussiste anche in presenza di difficoltà superabili solo con particolare diligenza da parte degli organi fallimentari.
Il ricorso è stato invece accolto con riferimento alla carenza motivazionale. La sentenza impugnata aveva evidenziato incongruenze tra i registri IVA e il libro giornale senza spiegare compiutamente i passaggi contabili, e non aveva fornito specifica risposta alla doglianza sulla mancata dimostrazione della falsità della posta relativa alle rimanenze di impianti, essendo la fattura di vendita successiva rispetto all’annualità di bilancio oggetto di contestazione. Inoltre, non era stata adeguatamente giustificata la sussistenza del dolo, sebbene fosse stata oggetto di specifica censura.
Il terzo motivo è stato rigettato. La Corte ha precisato che la fattispecie di bancarotta preferenziale non era prescritta, in quanto la sospensione del termine di cui all’art. 159 cod. pen. si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Nel merito, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta esaustiva e logica, avendo accertato indici evidenti della volontà dell’imputato di favorire la società a lui riferibile a discapito degli altri creditori.
In conclusione, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al capo 2 dell’imputazione, affinché il giudice dell’appello chiarisca le condotte di infedele tenuta delle scritture e l’elemento soggettivo che le sostiene, provvedendo alla specifica confutazione delle doglianze difensive.
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Nota della Redazione
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