Licenza preziosi e monili contraffatti: legittimo il diniego per inaffidabilità (TAR Campania n. 3513 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La licenza per il commercio di oggetti preziosi ex art. 127 T.U.L.P.S. attiene a un settore di estrema delicatezza ordinamentale, che giustifica la massima severità dell’Amministrazione nel riscontro dei requisiti soggettivi. Il diniego può fondarsi su un giudizio prognostico di inaffidabilità, ancorato anche a considerazioni probabilistiche su fatti che lascino temere l’abuso del titolo di polizia, e può prescindere da una sentenza di condanna e dalla qualificazione come reato del comportamento. Il requisito della buona condotta ex art. 11 T.U.L.P.S. impone di valutare la “specchiatezza” del richiedente in funzione dei contenuti specifici della licenza, non in termini assoluti. Il rinvenimento di monili contraffatti nel locale costituisce indice sufficiente a supportare il giudizio prognostico, restando irrilevante il valore economico dei beni e la loro provenienza.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e quale amministratore unico di una società, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Napoli ha respinto l’istanza di rilascio della licenza per il commercio di oggetti preziosi da esercitarsi in un comune della provincia. L’Amministrazione ha fondato il diniego sull’esito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, che aveva rinvenuto nell’esercizio commerciale numerosi monili recanti un marchio contraffatto e aveva deferito la ricorrente per i reati di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Da tali accertamenti il Questore ha inferito l’insussistenza dei requisiti di affidabilità e buona condotta richiesti dalla normativa di pubblica sicurezza. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’illogicità e la sproporzione del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 11 T.U.L.P.S., che consente di negare le autorizzazioni di polizia a chi non possa provare la propria buona condotta. Nel settore del commercio di preziosi la giurisprudenza consolidata — richiamata con Consiglio di Stato, sez. III, n. 3580/2014 e T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 971/2016 — riconosce la massima severità nel riscontro dei requisiti soggettivi, data la delicatezza ordinamentale dell’attività.

La valutazione discrezionale dell’Amministrazione deve fondarsi su circostanze indicate nel provvedimento inibitorio, che appaiano ragionevolmente come sintomi di abuso del titolo di polizia. Tali circostanze possono prescindere non solo da una sentenza di condanna, ma anche dalla semplice qualificazione come reato del comportamento contestato, come affermato da T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 796/2018.

Nel caso concreto gli elementi posti a base del diniego sono stati puntualmente indicati: la messa in vendita, nell’esercizio commerciale, di numerosi monili con marchio contraffatto. Il Collegio sottolinea che il giudizio sotteso al diniego non è di pericolosità sociale, ma di affidabilità, che può risultare più stringente del primo, potendo fondarsi su situazioni non sfociate in condanne o misure di pubblica sicurezza. Residua quindi in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare la specchiatezza del richiedente in funzione dei contenuti della licenza, che non tollera comportamenti contrastanti con l’affidamento dei terzi sulla provenienza della merce.

Quanto alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione, il Collegio le ritiene infondate. La ricorrente non ha contestato il rinvenimento dei prodotti contraffatti, il che costituisce indice più che sufficiente a supportare il giudizio prognostico di possibile reiterazione. Il valore economico esiguo dei beni è irrilevante, poiché integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, trattandosi di reato di pericolo per il quale non occorre l’effettivo inganno dell’acquirente, come chiarito da Cass. pen. n. 44884/2023. Irrilevante è pure la provenienza dei beni dalla Cina, che non elide la contraffazione. Il riferimento ai valori dell’ordine pubblico economico e della libera concorrenza, infine, non è generico, poiché la tutela del marchio garantisce l’ordinato svolgimento delle transazioni commerciali.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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