Patteggiamento senza pene accessorie: niente danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 248 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dopo la riforma Cartabia, non è equiparabile alla sentenza di condanna ai fini extrapenali quando non siano state applicate pene accessorie. Il nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. sancisce l’inefficacia del patteggiamento nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Ne deriva che la sentenza ex art. 444, comma 2, cod. proc. pen., priva di pene accessorie, non integra il presupposto della condanna irrevocabile richiesto per l’azione di danno all’immagine, che va pertanto dichiarata inammissibile per difetto delle condizioni dell’azione. La norma processuale sopravvenuta si applica ai fatti anteriori quando il giudizio contabile sia pendente e il procedimento penale si sia concluso con patteggiamento senza pene accessorie.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio un dipendente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, addetto alla contabilizzazione di tabacchi lavorati esteri sottoposti a sequestro, per il risarcimento di due partite di danno erariale. La condotta illecita, ascritta a titolo di dolo, consisteva nell’appropriazione di ingenti quantitativi di tabacco, in concorso con altri soggetti, in più episodi collocati tra l’ottobre e il novembre 2016.

I fatti erano già stati perseguiti in sede penale e il procedimento si era chiuso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile. Su tale sentenza la Procura fondava l’azione, chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo di danno all’immagine e di una somma a titolo di danno da disservizio. Il convenuto contestava l’utilizzabilità del patteggiamento e il criterio di quantificazione del pregiudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la domanda relativa al danno all’immagine. Ricorda che l’azione è disciplinata dall’art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, secondo cui le procure contabili la esercitano nei soli casi e modi previsti dalla legge, e che l’art. 51, comma 7, cod. giust. cont. ne subordina l’esercizio alla presenza di una sentenza di condanna per reati dolosi.

La questione centrale riguarda l’impatto della riforma Cartabia. L’art. 25, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022, ha riformulato l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.: la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile; se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano il patteggiamento alla condanna.

Il Collegio dà atto del prevalente orientamento di appello che, dopo la riforma, ha ritenuto ancora possibile l’azione per danno all’immagine nei confronti di chi ha patteggiato, specie in assenza di sanzioni accessorie. Ritiene tuttavia di non discostarsi dalla propria pregressa giurisprudenza, conforme alla voluntas legislatoris espressa nei lavori parlamentari e nella relazione illustrativa.

Il passaggio decisivo è la distinzione tra valenza probatoria ed equiparabilità a condanna. Il presupposto dell’azione non è l’uso probatorio della sentenza, ma la sua assimilabilità a una pronuncia di condanna, venuta meno per effetto della novella. Il nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., in difetto di pene accessorie, preclude in sede erariale la reintegrazione del pregiudizio al prestigio dell’amministrazione per carenza di uno dei presupposti dell’azione: ogni diversa lettura finirebbe per abrogare la portata innovativa della legge.

La norma è applicabile ratione temporis alla vicenda, trattandosi di disposizione processuale idonea a regolare fatti anteriori, essendo il giudizio contabile pendente e il procedimento penale concluso con patteggiamento senza pene accessorie. La domanda di danno all’immagine è dunque inammissibile. Quanto al danno da disservizio, la Corte ne ritiene provata l’esistenza e lo quantifica equitativamente, con condanna del convenuto al pagamento e alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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