Responsabilità contabile solidale dell’agente principale per la confusione delle gestioni (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 5 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile principale risponde in solido delle irregolarità dei contabili secondari quando la compresenza delle gestioni, prive di formale distinzione attraverso sub-conti e passaggi di gestione, integra la confusione delle gestioni contabili. Il principio trova fondamento nell’art. 192 r.d. n. 827/1924, che chiama il contabile principale a rispondere dei fatti dei secondari in quanto imputabili di colpa o trascuranza, e nell’art. 1294 cod. civ. L’eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione dell’ammanco è infondata: il termine quinquennale decorre dalla data di presentazione del conto alla Corte dei conti, non dall’esercizio di riferimento della gestione. Le spese meramente irregolari, prive di prova certa della loro inerenza, restano a debito del contabile; quelle riconducibili alle categorie economali, pur documentate in copia, sono discaricabili.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione delle casse economali di un Comune relativa all’esercizio 2012, articolata in una gestione principale tenuta dal responsabile del servizio finanziario e in quattro sotto-gestioni intestate ad altri agenti. I conti giudiziali, tutti depositati il 17 maggio 2016, sono stati deferiti alla Sezione giurisdizionale con relazione di irregolarità del 10 maggio 2021.
Il magistrato relatore ha rilevato numerose irregolarità formali e sostanziali: compilazione su modello errato, ritardo nel deposito, superamento del tetto di anticipazione, mancata parificazione tra entrate e uscite, assenza di giustificativi. Solo uno degli agenti secondari si è costituito in giudizio, eccependo la prescrizione dell’azione di responsabilità e rivendicando la regolarità del proprio conto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione affronta l’eccezione di prescrizione. Il termine iniziale del decorso quinquennale coincide con la data di presentazione del conto alla Corte dei conti, momento in cui diviene conoscibile l’eventuale irregolarità. Nella specie il conto è stato depositato il 17 maggio 2016, mentre la relazione di deferimento è del 10 maggio 2021: l’effetto interruttivo è stato tempestivamente prodotto prima della maturazione del termine. L’eccezione è quindi infondata.
Nel merito, la Corte condivide la ricostruzione del relatore e rileva che l’intera gestione è improntata a inescusabile disinvoltura. Le irregolarità formali sono molteplici: compilazione sul mod. 21 del d.P.R. n. 194/1996 anziché sul mod. 23, violazione dei termini dell’art. 233 del d.lgs. n. 267/2000, concentrazione in capo a un solo soggetto delle funzioni di responsabile finanziario, agente contabile e parificatore dei conti, superamento del limite di anticipazione fissato dal regolamento economale.
Sul piano sostanziale, il contabile principale è condannato alla restituzione di € 2.517,61 per anticipazione non registrata, spese non giustificate e discrasia tra rimborsi disposti e reversale di chiusura. Il sub-agente del settore I è condannato per € 2.700,00, non risultando provata la destinazione delle spese. Il sub-agente del settore V è condannato per € 275,88, decurtata la quota della fattura ritenuta illegittimamente esclusa.
La Corte distingue le spese meramente irregolari da quelle contra legem: solo le seconde giustificano la condanna. I conti dei settori III e IV sono dichiarati regolari e i relativi agenti discaricati, trattandosi di mere irregolarità documentali. Il principio è coerente con l’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, che esclude il danno risarcibile in presenza di utilitas per l’amministrazione.
Infine, la Sezione afferma la responsabilità contabile solidale del contabile principale, aderendo alla proposta del relatore e discostandosi dalle conclusioni della procura. La mancanza di formali provvedimenti di nomina dei sub-agenti e l’irritualità dei reintegri, effettuati dall’agente principale a se stesso, integrano la confusione delle gestioni contabili. Il contabile principale, vero dominus della vicenda nel duplice ruolo rivestito, risponde dei comportamenti degli agenti secondari di cui si è avvalso.
Nota della Redazione
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