Notifica PEC eseguita dalla parte è inesistente e il ricorso è inammissibile (TAR Sicilia n. 255 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’invio del ricorso a mezzo PEC effettuato personalmente dalla parte, in difetto di abilitazione dello ufficiale giudiziario o dell’avvocato, non integra una notificazione ma un atto del tutto inidoneo a produrre gli effetti tipici della stessa, qualificabile come notificazione inesistente. A tale fattispecie non si applica la disciplina della rinnovazione della notifica nulla di cui all’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. L’unica conseguenza, nei confronti di una delle controparti necessarie del giudizio amministrativo, è l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria, neppure quando il destinatario si sia costituito in giudizio.
Il Fatto
Una associazione sportiva dilettantistica ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione regionale sull’istanza di accesso agli atti presentata il 9 giugno 2025, per l’ostensione dei documenti ivi indicati. In corso di giudizio, la stessa ricorrente ha dato atto, con dichiarazione depositata l’11 dicembre 2025, dell’intervenuto riscontro all’istanza, ancorché tardivo, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.
L’amministrazione resistente si è associata alla richiesta e ha chiesto che le spese siano dichiarate nulle, ad eccezione del contributo unificato. All’udienza camerale, previo avviso sulla possibile inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente ha depositato una schermata di avvenuta consegna di un messaggio PEC inviato direttamente all’amministrazione intimata, senza il tramite di un soggetto abilitato. Un simile invio non è riconducibile alle previsioni di legge in materia di notificazione e va qualificato come notifica inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Il Collegio ha richiamato la propria precedente pronuncia del 19 gennaio 2026 n. 179, resa in analogo ricorso, ove si è precisato che la facoltà di difesa personale della parte nel giudizio di primo grado sull’accesso, ai sensi dell’art. 23, cod. proc. amm., non esime dall’applicazione della legge processuale. Le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario su istanza di parte, ai sensi dell’art. 137, comma 1, cod. proc. civ., oppure dall’avvocato, nei casi e nei modi di legge, secondo l’art. 137, comma 6, cod. proc. civ.; la notificazione a mezzo PEC può essere svolta dall’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 149-bis cod. proc. civ., o dall’avvocato, ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994.
La giurisprudenza amministrativa, uniformandosi all’orientamento delle Sezioni Unite n. 15962/2018, ha affermato che l’invio del ricorso a mezzo PEC effettuato personalmente dalla parte costituisce notificazione inesistente, del tutto inidonea a produrre gli effetti tipici dell’atto di notifica. La legge processuale impone di rinnovare la notifica nulla, ma tale disciplina non può applicarsi agli atti di invio insuscettibili di essere qualificati in termini di notifica. L’assunto è stato confermato, anche dopo la sentenza n. 148/2021 della Corte costituzionale, dal Cons. Stato, Sez. II, n. 492/2022 e trova applicazione persino quando il destinatario si è costituito in giudizio.
In sintesi, l’unica conseguenza di una notifica inesistente nei confronti di una delle controparti necessarie del giudizio amministrativo, vale a dire l’amministrazione resistente e almeno un controinteressato, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., è l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese avuto riguardo all’esito in rito del giudizio.
Nota della Redazione
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