Procura speciale e legittimazione del ricorrente per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 24551 del 04.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto da chi agisca in veste di procuratore speciale della parte sostanziale è inammissibile ove non siano prodotti, con il ricorso stesso o ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., i documenti che giustificano la sua qualità. Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a chi sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto prospettato in giudizio. In difetto, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ., non potendosi valutare la sussistenza e i limiti del potere rappresentativo e, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione contro l’ordinanza che l’aveva condannata a pagare al controricorrente una somma a titolo di rimborso di buoni fruttiferi postali di una determinata serie, sottoscritti nel 2001. Il giudice di merito aveva disatteso l’eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decennale decorresse dal 31 dicembre 2008 e che un atto interruttivo fosse stato posto in essere nel dicembre 2018.

La questione approda in Cassazione con un unico motivo, volto a sostenere una diversa lettura della disciplina di settore sulla scadenza dei buoni. Il ricorso è stato proposto dalla società, in persona del legale rappresentante, mentre la procura speciale era stata conferita ai difensori da un procuratore speciale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una ragione assorbente, che attiene alla valida instaurazione del giudizio di legittimità. Il ricorso risulta proposto dalla società in persona del legale rappresentante, ma la relativa procura speciale, posta a margine dello stesso, è stata conferita ai difensori dal procuratore speciale, ovvero da soggetto qualificatosi come responsabile della funzione affari legali, officiato con procura notarile.

Ad abundantiam, la Corte ricostruisce il principio generale in materia di rappresentanza processuale. Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a chi sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto prospettato in giudizio. Ne deriva che il ricorrente per cassazione il quale, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., i documenti che giustificano la sua qualità.

In mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 cod. proc. civ.: non è possibile valutare la sussistenza e i limiti del potere rappresentativo e, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione. Il Collegio richiama sul punto Cass. sez. 2 n. 4924 del 2017, Cass. sez. 3 ord. n. 1334 del 2022 e, ex professo, S.U. n. 4666 del 1998.

Applicando tale regola, la Corte rileva che avrebbe dovuto essere prodotta la procura notarile di attribuzione alla parte formale dei poteri sostanziali necessari in funzione dell’acquisto della legitimatio ad processum e della conseguente facoltà di proporre, in qualità di procuratore speciale, il ricorso per cassazione. Le censure di merito restano pertanto assorbite.

Il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. La Corte dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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