Responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c. e decorrenza della denuncia dei vizi (Cass. civ. Sez. I n. 31190 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., il termine annuale di denuncia decorre dal momento in cui il committente consegue un’apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera. Non è sufficiente la mera constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese. Non è necessario che sia previamente espletato un accertamento peritale, purché i vizi presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia. La valutazione della sussistenza di tali requisiti compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un Comune, all’esito di una procedura di gara, affidò a una società l’esecuzione di lavori di sistemazione strutturale di una strada, stipulando il relativo contratto nel 2003. A fronte di vizi riscontrati in sede di collaudo e riguardanti il sottoservizio idrico, il Comune promosse accertamento tecnico preventivo e citò la società davanti al Tribunale per il risarcimento del danno.
Il Tribunale riconobbe il diritto del Comune al ristoro e condannò l’appaltatrice, respingendo la domanda di manleva proposta dalla stessa nei confronti della società fornitrice delle tubazioni. La Corte d’appello, in parziale riforma, affermò la responsabilità del fornitore e, in via di regresso, del produttore delle tubazioni. Contro la sentenza di secondo grado l’appaltatrice propose ricorso per cassazione, dolendosi, tra l’altro, della individuazione del momento di decorrenza del termine di denuncia dei vizi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la sentenza per violazione dell’art. 1669 cod. civ., sostenendo che i vizi dovessero reputarsi conosciuti dal 2004, quando il responsabile del procedimento aveva respinto il certificato di regolare esecuzione, anziché dal 2007, quando era pervenuta la relazione di esito negativo del collaudo. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché dietro la dedotta violazione di legge si pretendeva in realtà un riesame dell’accertamento del fatto, non consentito in sede di legittimità.
I giudici di legittimità hanno ribadito che il termine annuale di denuncia decorre dal conseguimento di un’apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficiente la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. n. 13707/2023). Non occorre un previo accertamento peritale, purché i vizi presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia. La relativa valutazione compete al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione (Cass. n. 19343/2022).
Il dissenso della ricorrente non investiva dunque l’interpretazione della norma, ma il fatto come accertato dal giudice del merito, che aveva correttamente subordinato la conoscenza rilevante alla duplice consapevolezza della gravità dei vizi e del loro nesso causale con l’attività costruttiva. Non pertinente è risultato il richiamo alla giurisprudenza che esclude la rilevanza dell’accertamento tecnico preventivo quando la richiesta si riduca a un escamotage per aggirare la decadenza (Cass. nn. 21089/2012; 2213/2008), poiché la Corte territoriale aveva fatto decorrere il termine dalla relazione del collaudatore, e non dalla c.t.u. in sede di a.t.p.
Quanto alla prescrizione, il motivo è stato giudicato non autosufficiente, non indicando la parte né la data di decorrenza né quella di scadenza del termine. In ogni caso, poiché il termine decorre dalla denuncia dei vizi, la decisione si fonda sull’accertamento in fatto della conoscenza, di per sé insindacabile (Cass. n. 1909/2025). Anche il secondo e il terzo motivo, incentrati sulla qualità dei materiali e su un preteso vizio di motivazione, sono stati dichiarati inammissibili: l’appaltatore risponde della qualità dell’opera realizzata anche se i vizi derivino da imperfezioni del progetto altrui, salva l’ipotesi estrema del nudus minister (Cass. nn. 6202/2009; 8016/2012), e la critica nel merito non integra la denuncia del vizio di carenza assoluta di motivazione (Cass. S.u. n. 8053/2014).
Nota della Redazione
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