Decadenza da cancellazione elenchi lavoratori agricoli e ricorso amministrativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4378 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, la decadenza di centoventi giorni per la proposizione dell’azione giudiziaria, prevista dall’art. 22 d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), decorre dalla definitività del provvedimento di cancellazione e non dal tipo di ricorso amministrativo esperito. È pertanto irrilevante che il riesame in via amministrativa sia stato proposto ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 375/1993 davanti alla Commissione centrale per la manodopera agricola, oppure ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 124/2004 davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Il procedimento amministrativo di revisione costituisce un mero presupposto esterno della fattispecie decadenziale, che postula soltanto l’esistenza di un provvedimento definitivo lesivo di diritti soggettivi. Ne consegue l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale che colleghi la decadenza al combinato disposto delle due norme.

Il Fatto

La ricorrente era stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli a seguito del disconoscimento di un rapporto di lavoro riferito al periodo 2001-2007. Avverso la cancellazione la stessa proponeva ricorso amministrativo, secondo l’indicazione contenuta nel provvedimento comunicato. Formatosi il silenzio rifiuto, adiva poi il giudice del lavoro per ottenere la reiscrizione.

Il primo grado dichiarava la domanda inammissibile per intervenuta decadenza; la Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, cui l’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 d.l. n. 7/1970 e 17 d.lgs. n. 124/2004, nonché dell’art. 14 prel. c.c., per avere la Corte di merito esteso la decadenza anche al silenzio rifiuto formatosi a seguito dell’impugnazione amministrativa proposta ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 124/2004, e non già dell’art. 11 d.lgs. n. 375/1993.

La Corte muove dal dato testuale dell’art. 22, comma 1°, d.l. n. 7/1970, che fissa in centoventi giorni il termine per l’azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi lesivi di diritti soggettivi. Richiamando propri precedenti (Cass. nn. 17653 del 2020 e 40780 del 2021), ribadisce che l’inosservanza di tale termine determina una decadenza sostanziale dell’assicurato.

Quanto all’art. 17 d.lgs. n. 124/2004, la Corte ne rileva la sostanziale sovrapponibilità con l’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 375/1993: entrambi prevedono che, decorso il termine per la pronuncia, il ricorso si intende respinto. Poiché la decadenza è collegata all’inutile decorso dei centoventi giorni dall’adozione di un provvedimento definitivo, è irrilevante quale sia l’organo del riesame amministrativo.

Il procedimento amministrativo di revisione è quindi qualificato come mero presupposto esterno della fattispecie decadenziale. Ne deriva l’esclusione di ogni applicazione analogica della decadenza e l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine, poiché la decadenza discende dalla sola previsione dell’art. 22 d.l. n. 7/1970, già ritenuta costituzionalmente legittima da Corte cost. n. 192 del 2005.

Il ricorso è pertanto rigettato. Non vertendosi in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali (Cass. n. 16676 del 2020), la ricorrente soccombente è condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, con i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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