Estinzione del processo e giudicato sul quantum non travolto dalla cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 10337 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Intervenuta la cassazione della decisione di merito per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del quantum, il giudicato di merito formatosi sulla parte di quantum non travolta conserva efficacia ai sensi dell’art. 310, comma 2, cod. proc. civ. anche quando il processo si estingua per mancata riassunzione. Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. non costituisce esso stesso giudicato, ma regola di giudizio per la decisione di merito suscettibile di divenire giudicato. Ne segue che l’eccezione di giudicato relativa al quantum non può essere limitata al solo an del diritto: il giudice del merito deve accertarne l’estensione in tutta la sua portata.

Il Fatto

Un medico specializzato aveva ottenuto, in un precedente giudizio, il riconoscimento del proprio credito per il corso di specializzazione. La decisione di appello era stata annullata dalla Corte di cassazione in punto di quantum, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione della somma. Il giudizio non era stato riassunto e il processo si era estinto.

La Presidenza del Consiglio dei ministri aveva quindi chiesto, in via monitoria, la restituzione di una somma pari a Euro 76.483,68 oltre interessi, a titolo di ripetizione dell’indebito. Il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, aveva condannato il professionista al pagamento di Euro 73.353,44 oltre interessi. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione, escludendo che il giudicato invocato dall’appellante riguardasse il quantum. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via pregiudiziale il secondo motivo, con cui si deduce violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 310 e 393 c.p.c.. Il motivo è fondato. Il giudicato corrispondente alla statuizione di appello non annullata in sede di legittimità attiene non soltanto all’an del credito, ma anche al quantum, nei limiti in cui la remunerazione spetta in base all’art. 11 legge n. 370 del 1999.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il principio di diritto della sentenza di legittimità non è esso stesso giudicato, ma costituisce la regola di giudizio cui deve uniformarsi la decisione di merito. La sentenza di merito resta tuttavia efficace, ai sensi dell’art. 310, comma 2, cod. proc. civ., nei limiti del giudicato formatosi a seguito della pronuncia di legittimità, come già affermato da Cass. n. 23813 del 2012. Il testo richiama altresì, a titolo esemplificativo, Cass. 2 agosto 2012, n. 13873.

Nel caso concreto, costituisce giudicato l’accertamento della spettanza del diritto nei limiti quantitativi residuati alla cassazione: la somma riconosciuta dalla decisione di appello resta legittimamente accertata, in funzione di giudicato, nei limiti dell’art. 11 legge n. 370 del 1999. Eccependo il giudicato, il ricorrente ha dunque fatto valere il diritto a mantenere il quantum del credito riconosciuto nei limiti residuati al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.

Il giudice del merito ha invece pretermesso l’accertamento del giudicato opposto nella sua intera estensione, limitandone l’efficacia al solo profilo dell’an. La Corte aggiunge che, ove si fosse instaurato un nuovo processo riproponendo la domanda, la causa petendi sarebbe stata non il fatto costitutivo della prima domanda, ma il giudicato formatosi sulla sentenza di appello nella parte non oggetto di cassazione.

Il secondo motivo è pertanto accolto, con assorbimento degli altri due. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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