Ricorso in cassazione sottoscritto personalmente dal detenuto inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 31111 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento — compresi quelli in materia di sorveglianza e quelli adottati nel regime differenziato di cui all’art. 41-bis o.p. — non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, munito di specifico mandato. La regola di cui all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, ha portata generale e attrae a sé ogni ipotesi di impugnazione dinanzi alla Corte, in forza della natura unitaria del giudizio di legittimità. L’indicazione del detenuto tra i soggetti legittimati al ricorso ad opera dell’art. 41-bis, comma 2-sexies o.p. non deroga a tale regola, né la riabilita. L’inammissibilità è dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Un detenuto aveva proposto reclamo avverso il provvedimento con cui era stata prorogata l’applicazione del trattamento carcerario differenziato previsto dall’art. 41-bis o.p. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, chiamato a decidere quale Giudice del rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, aveva rigettato il reclamo con decisione del 20 febbraio 2025, depositata il 26 febbraio 2025.

Avverso tale provvedimento lo stesso detenuto ha presentato un atto diretto di contestazione, firmato esclusivamente da lui e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La questione che giunge dinanzi alla Sez. VII è dunque, in via preliminare, quella della legittimazione del ricorrente a sottoscrivere personalmente l’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., novellato dalla legge n. 103 del 2017, che ha escluso la possibilità, un tempo riconosciuta all’imputato, di provvedere personalmente alla proposizione del ricorso. La norma impone che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale e munito di specifico mandato. Poiché l’atto in esame risulta firmato dal solo ricorrente, la Corte ne rileva la difformità rispetto alla regola richiamata.

Il Collegio precisa che la disciplina applicabile è quella vigente al momento del compimento dell’atto, in applicazione del principio tempus regit actum. Ne deriva che la declaratoria di inammissibilità deve essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, in relazione all’art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.

La Corte affronta poi l’argomento che potrebbe sostenere la tesi opposta, ossia la previsione dell’art. 41-bis, comma 2-sexies o.p., che annovera il detenuto tra i soggetti legittimati a ricorrere. Il Collegio ritiene che tale disposizione non attribuisca alla parte il potere di sottoscrivere personalmente l’impugnazione, perché la regola dell’art. 613 cod. proc. pen. ha portata generale e si applica a ogni tipo di ricorso dinanzi alla Corte.

Il principio è confortato dal precedente delle Sezioni Unite n. 8914 del 21.12.2017, dep. 2018, secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale. Le Sezioni Unite hanno ricondotto a unità le numerose ipotesi, codicistiche ed extracodicistiche, di ricorso, ravvisando il dato comune nell’attribuzione della potestà di cognizione alla Corte di cassazione, quale supremo organo di nomofilachia, con conseguente applicazione di una disciplina omogenea e unitaria.

All’esito della procedura de plano prevista ex lege, il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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