Inammissibile il motivo di ricorso per cassazione non dedotto nel riesame (Cass. pen. Sez. II n. 38005 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che introduce una questione non dedotta nella fase del riesame è inammissibile, perché determina la rottura della catena devolutiva. L’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. preclude, come non consentiti, i motivi che non siano già stati proposti nelle fasi anteriori, con la conseguenza che il giudice di legittimità non può esaminare un difetto di motivazione su un punto mai investito dal controllo del giudice precedente. L’accertamento del fatto e la sua qualificazione giuridica restano riservati al giudice di merito, salvo i vizi di motivazione che siano stati ritualmente segnalati. La rilevabilità d’ufficio della questione non sana l’omessa deduzione, poiché il potere di riqualificazione giuridica opera entro i limiti del fatto già storicamente ricostruito.

Il Fatto

Il Tribunale di Trento, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari su un immobile e su beni mobili e contanti, mantenendolo su un ulteriore immobile ove l’indagato gestiva un pubblico esercizio.

La riduzione del perimetro del vincolo dipendeva dall’esclusione delle ipotesi di partecipazione allo spaccio e di riciclaggio, residuando la sola contestazione provvisoria di aver consentito o non impedito, nel locale, convegni di consumatori di stupefacenti. La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e alla necessità della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché formulato per un motivo non consentito. L’argomentazione difensiva si incentra sull’insussistenza del fumus del reato contestato, sostenendo che vi è prova dell’attività di spaccio posta in essere da altro soggetto, ma non del consumo di stupefacente all’interno del pubblico esercizio.

L’esame del fascicolo processuale ha permesso di verificare che né nel ricorso introduttivo della fase del riesame, né nella memoria depositata per l’udienza, né nel verbale di udienza il tema sottoposto in cassazione era stato affrontato. In precedenza si contestava la sussistenza del fumus boni iuris e, con riguardo alla contestazione oggi in valutazione, esclusivamente la consapevolezza dell’indagato, cioè l’elemento soggettivo della condotta.

Nessuna menzione, invece, della natura dell’attività in essere né della sua idoneità a rientrare nella qualificazione giuridica della norma contestata. La Corte richiama il principio per cui l’accertamento del fatto, quale presupposto dell’applicazione della norma incriminatrice, è operazione riservata al giudice di merito e non può essere rivisto in sede di legittimità se non nel prisma della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sempre che il tema sia stato oggetto di interlocuzione nella fase anteriore. Viene citata, sul punto, Sez. IV n. 10611 del 04.12.2012.

La Corte esclude che la questione sia rilevabile d’ufficio, poiché il potere di riqualificazione giuridica del fatto può dispiegarsi entro i limiti in cui il fatto sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito, come affermato da Sez. II n. 7462 del 30.01.2018. Gli ulteriori profili argomentativi sono assorbiti dall’inammissibilità del motivo principale e comunque manifestamente infondati, poiché il riferimento all’art. 321 cod. proc. pen. è sufficiente a ricondurre il sequestro alla categoria di quelli impeditivi. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *