Sequestro probatorio e conversione in preventivo: titoli autonomi e termini (Cass. pen. Sez. VI n. 38911 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo, richiesta dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, costituisce un titolo ablativo autonomo e distinto rispetto a quello di natura probatoria posto in essere dalla polizia giudiziaria. Il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen. opera esclusivamente per la convalida del sequestro preventivo disposto d’urgenza dal pubblico ministero e non si estende alla richiesta di conversione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso che deduca la sopravvenuta inefficacia del sequestro preventivo per il mancato rispetto di quel termine, quando il provvedimento impugnato abbia correttamente qualificato l’atto originario come sequestro probatorio di iniziativa della polizia giudiziaria, legittimamente convalidato.

Il Fatto

La polizia giudiziaria procedeva di iniziativa al sequestro probatorio della sostanza stupefacente, di due bilancini di precisione, di un cellulare e di una somma di denaro, rinvenuti nell’abitazione dell’indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il pubblico ministero convalidava la perquisizione e il sequestro probatorio e, con riferimento alla somma, chiedeva al giudice per le indagini preliminari la conversione in sequestro preventivo, sia impeditivo sia funzionale alla confisca per sproporzione. Il giudice accoglieva la richiesta.

Il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, confermava il provvedimento, disattendendo l’eccezione di sopravvenuta inefficacia per il mancato rispetto del termine di dieci giorni. La difesa dell’indagato ricorreva per cassazione, sostenendo che la somma sarebbe stata oggetto non di conversione, ma di autonoma richiesta di convalida, e che il provvedimento del giudice sarebbe stato emesso oltre il termine perentorio di legge.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il fulcro della decisione è la qualificazione dell’atto originario. L’ordinanza impugnata ricostruisce in modo chiaro che la polizia giudiziaria aveva proceduto di iniziativa al sequestro probatorio, contestando il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e che il pubblico ministero, dopo aver convalidato perquisizione e sequestro, aveva chiesto la conversione della somma in sequestro preventivo.

Da qui la confutazione della tesi difensiva. Contrariamente a quanto dedotto, la polizia giudiziaria non ha effettuato un sequestro preventivo di iniziativa, soggetto ai termini di decadenza evocati dal ricorrente, ma ha realizzato un sequestro probatorio di iniziativa, legittimamente convalidato dal pubblico ministero. Quest’ultimo ha poi inoltrato al giudice una nuova e autonoma richiesta di sequestro preventivo, impeditivo e funzionale alla confisca.

Il passaggio decisivo è la natura di tale richiesta: essa costituisce un titolo ablativo distinto rispetto a quello di natura probatoria posto in essere dalla polizia giudiziaria. Su questa premessa la Corte esclude che il termine perentorio di dieci giorni, previsto dall’art. 321, comma 3-ter, cod. proc. pen., possa riferirsi alla conversione. Quel termine riguarda la sola convalida del sequestro preventivo disposto d’urgenza dal pubblico ministero.

La conseguenza è sul piano processuale: all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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