Rinuncia agli atti e mancata notifica: estinzione immediata del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 173 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, ove non risulti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente e le parti non compaiano alla prima udienza, il giudice dichiara l’estinzione immediata del processo, in applicazione dei principi di oralità, concentrazione e immediatezza propri del rito del lavoro. A tale esito concorre la dichiarazione espressa del ricorrente di abbandonare il giudizio per essere intervenuta la riliquidazione del trattamento pensionistico. L’art. 181 e l’art. 309 cod. proc. civ. vanno letti in senso costituzionalmente orientato, alla luce degli art. 24 e 111 Cost., in funzione della ragionevole durata del processo e dell’efficienza processuale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici previsti dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973, ossia il ricalcolo della quota retributiva con aliquota di rendimento al 44%, oltre rivalutazione e interessi.

Il giudizio è stato riassegnato a un nuovo giudice per il trasferimento ad altro ufficio del Consigliere originariamente assegnatario, con fissazione dell’udienza comunicata alla parte ricorrente il 6 novembre 2023. In data 16 aprile 2024 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti, avendo ottenuto dall’INPS la riliquidazione del trattamento pensionistico, precisando di non avere notificato né il ricorso né il decreto di fissazione dell’udienza. All’udienza pubblica del 18 aprile 2024 nessuno è comparso.

La Motivazione della Corte

La questione decisa attiene alle conseguenze processuali della mancata notifica degli atti introduttivi e della mancata comparizione delle parti alla prima udienza. Il giudice rileva anzitutto un dato oggettivo: non risulta in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente, pur essendo il ricorrente ritualmente destinatario della comunicazione di fissazione effettuata dalla Segreteria al domicilio digitale indicato in ricorso.

A questo elemento si aggiunge la condotta processuale della parte: con atto del 16 aprile 2024 il ricorrente ha manifestato la volontà di abbandonare il giudizio, avendo conseguito la riliquidazione del trattamento pensionistico, e ha confermato di non avere proceduto alla notifica come prescritto dalle norme di rito. La Corte trae da ciò la conclusione che debba essere dichiarata l’estinzione immediata del processo.

Il percorso argomentativo si fonda sui principi di oralità, concentrazione e immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche al processo pensionistico pubblico. Da tali principi la Corte fa discendere che, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, conseguano la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo.

Il riferimento normativo è agli art. 24 e 111 Cost. e agli art. 181 e 309 cod. proc. civ., ai quali il giudice impone un’interpretazione costituzionalmente orientata, che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale. Nel caso concreto, la successiva dichiarazione espressa della parte ricorrente rende l’immediato provvedimento estintivo la soluzione coerente con il quadro ricostruito.

Il giudizio si chiude con l’estinzione del processo e con la statuizione di nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *