Responsabilità contabile del dirigente per omessa notifica delle sanzioni e riduzione dell’addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 388 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente cui l’ordinamento comunale attribuisce la competenza all’istruttoria e alla definizione dei procedimenti sanzionatori risponde a titolo di colpa grave quando, pur avendo predisposto le ordinanze-ingiunzione, ometta di notificarle ai trasgressori e di segnalare al successore l’urgenza di provvedere, così lasciando decorrere inutilmente il termine di prescrizione del potere sanzionatorio. Il danno erariale da mancate entrate può essere accertato anche nella forma della perdita di chance, commisurata alla elevata probabilità di conseguire il credito sanzionatorio in ragione dell’accertamento degli illeciti e della mancata contestazione dei verbali, assistiti dall’efficacia di prova legale ex art. 2699 e 2700 cod. civ.. Il potere di riduzione dell’addebito non è escluso dalla gravità della colpa e trova giustificazione nella considerazione complessiva delle condotte ondivaghe dei soggetti che si sono succeduti nella gestione del settore. Non è configurabile alcuna responsabilità in capo al dirigente di altro ufficio quando manchi la prova della norma attributiva della competenza, della consegna del fascicolo e della segnalazione dell’urgenza.
Il Fatto
A seguito di una ispezione del NAS presso un allevamento operante nel territorio di un Comune, venivano contestate numerose violazioni della normativa di settore, con sanzioni per un importo complessivo di euro 55.198,74 ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981. I verbali venivano notificati al trasgressore e all’obbligato in solido, ma le successive ordinanze-ingiunzione non venivano mai recapitate, nonostante le reiterate richieste dell’organo di vigilanza al Sindaco.
La Procura regionale contestava una responsabilità amministrativa omissiva a titolo di colpa grave nei confronti del dirigente del settore competente e del comandante della Polizia Municipale, chiedendo la condanna al pagamento, in favore dell’ente locale, di euro 19.871,54 a titolo di danno patrimoniale, ovvero del 90% di tale somma a titolo di perdita di chance, con ripartizione dell’85% e del 15% tra i due convenuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla individuazione della competenza in materia di provvedimenti sanzionatori. Richiamato il principio di separazione tra politica e amministrazione, l’art. 107 del TUEL attribuisce alla dirigenza l’adozione dei provvedimenti definitivi aventi rilevanza esterna, con esclusione delle sole ordinanze contingibili e urgenti riservate al Sindaco dagli art. 50 e 54 del TUEL. La legge regionale demanda ai comuni l’individuazione dell’organo competente all’adozione dei provvedimenti ex art. 18 della legge n. 689/1981, e il regolamento comunale degli uffici conferisce al dirigente responsabile di ciascun settore la emanazione delle ordinanze, ponendo a suo carico l’istruttoria e ogni adempimento procedimentale.
Accertata la competenza del settore diretto dalla convenuta, la Corte rileva come ella abbia predisposto le bozze delle ordinanze-ingiunzione appena assunto l’incarico, omettendo però di notificarle ai trasgressori, pur essendo cessata ex lege la sospensione del termine prescrizionale e pur permanendo in carica sino all’ottobre del 2021. La dirigente non ha curato il formale passaggio di consegne né ha segnalato al successore l’urgenza di definire i procedimenti. Il richiamo alla posizione del precedente dirigente è ritenuto ininfluente, perché i dubbi sulla competenza non furono palesati nella nota con cui ella aveva assicurato all’organo di vigilanza l’avvenuta predisposizione dei provvedimenti.
La condotta integra così gli estremi della colpa grave per negligenza e imperizia nell’adempimento degli obblighi di servizio, con esclusiva responsabilità della dirigente per il danno provocato all’ente. Il Collegio ritiene tuttavia di esercitare il potere di riduzione dell’addebito, non escluso dalla gravità della colpa, valorizzando il complesso delle posizioni dei soggetti succedutisi nella gestione del settore, il cui atteggiamento contraddittorio e ondivago ha posto in essere ingiustificate omissioni causative di danno. Il danno da chance, quantificato nella misura del 90% del danno complessivo e attribuito all’85% alla dirigente, viene quindi ridotto del 50%.
Quanto al comandante della Polizia Municipale, la Corte ravvisa una palese contraddizione nella tesi attorea, che da un lato afferma la competenza del settore in materia sanzionatoria e dall’altro cita in giudizio il dirigente di altro ufficio senza indicare alcuna norma attributiva della competenza. Dagli atti non risulta né la consegna del fascicolo contenente i verbali né la segnalazione dell’urgenza in prossimità della scadenza prescrizionale. Il convenuto è pertanto assolto per mancanza del nesso di causalità e comunque di colpa grave, con liquidazione delle spese legali in suo favore.
Nota della Redazione
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