Riequilibrio tra branche e nozione di operatore accreditato pluribranca (C.G.A.R.S. n. 135 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 11 del D.A. n. 2087/2018, nel prevedere la possibilità per gli erogatori privati accreditati e contrattualizzati per più branche di utilizzare la minore produzione di una branca in favore delle altre, operando meccanismi di riequilibrio nel limite del 5% e del budget complessivo, non subordina il beneficio all’unicità del contratto di assegnazione dei budget, all’unicità della struttura di erogazione né alla circostanza che il requisito soggettivo maturi prima dell’assegnazione. L’interpretazione letterale e sistematica dell’atto amministrativo, condotta secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. cod. civ., impone di individuare il requisito applicativo nello status soggettivo di operatore sanitario destinatario di più budget per branche diverse. La nozione di “budget complessivo” rileva ai soli fini del corretto funzionamento del meccanismo compensativo e del rispetto del limite economico, non già come indizio di negoziazione unitaria. La successiva fusione per incorporazione tra società non preclude la configurabilità di un unico operatore, non potendosi seguire letture foriere di disparità di trattamento.

Il Fatto

La società appellante gestisce una struttura sanitaria accreditata presso il Servizio Sanitario Regionale per più branche, tra cui laboratorio di analisi, radiologia e neurologia. Con atto di fusione per incorporazione ha acquisito un ambulatorio di medicina nucleare, parimenti accreditato, e l’Amministrazione regionale ha volturato in suo favore il rapporto di accreditamento originariamente concesso alla società incorporata.

Negli anni 2018 e 2019 la società ha utilizzato il budget della branca di medicina nucleare in misura inferiore a quello assegnato, eseguendo invece prestazioni superiori al budget nelle altre branche. Ha quindi chiesto all’Azienda sanitaria di avvalersi del meccanismo di riequilibrio previsto dall’art. 11 del D.A. n. 2087/2018. L’istanza è stata respinta sull’assunto che per erogatore pluribranca debba intendersi solo la struttura accreditata e contrattualizzata come anagraficamente individuata con codice identificativo, non il soggetto titolare di più strutture separatamente convenzionate. Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo l’interpretazione dell’Azienda non abnorme né illogica; da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta dapprima l’eccezione di inammissibilità dell’appello per asserita generica riproposizione dei motivi di primo grado. Il principio è noto: l’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. esige la deduzione di specifiche contestazioni del percorso argomentativo della sentenza, poiché oggetto del giudizio è la decisione appellata e non il provvedimento gravato in primo grado. Nel caso concreto l’appellante ha criticato le conclusioni del primo giudice con censure puntuali, sicché l’eccezione è infondata.

Nel merito, la questione riguarda l’interpretazione della clausola che consente di utilizzare la minore produzione di una branca in favore delle altre, con riequilibrio entro il 5% e il budget complessivo. L’Azienda e l’Assessorato sostengono una lettura restrittiva, ancorata all’unicità del contratto e della struttura; l’appellante invoca il tenore letterale della disposizione.

Il Collegio richiama il criterio ermeneutico costante: gli atti amministrativi si interpretano secondo le regole degli artt. 1362 e ss. cod. civ., con preminenza dell’interpretazione letterale, integrandola con quella sistematica e con il criterio di buona fede ex art. 1366 cod. civ., anche in ragione del principio di buon andamento. Applicando tali criteri, la disposizione non precisa che la contrattualizzazione pluribranca debba avvenire mediante unico contratto, né che le prestazioni siano erogate tramite unica struttura: il requisito è lo status soggettivo dell’operatore destinatario di più budget.

La lettura restrittiva non regge neppure sul piano teleologico. Il successivo periodo dell’art. 11 demanda all’Azienda la mera facoltà di operare il riequilibrio in sede di contrattualizzazione, donde l’assegnazione contrattualmente unitaria non è presupposto indefettibile. L’aggettivo “complessivo” evoca solo la considerazione unitaria dei budget ai fini del meccanismo, mentre il profilo dirimente resta il rispetto del limite del budget complessivo, a presidio delle risorse destinate ai servizi sanitari. Le Amministrazioni non hanno poi esplicitato alcun riflesso sul mercato.

Quanto alla fusione per incorporazione, la circostanza che i budget fossero originariamente assegnati a due società distinte non è pregiudizievole: l’incorporante subentra nei rapporti e nell’erogazione delle prestazioni contrattualizzate. L’appello è dunque accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna delle Amministrazioni alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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