Quote di genere e fondo disabili con doppio accreditamento nella gara pulizie (Cons. Stato n. 1390 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di pari opportunità generazionali e di genere previste dal codice dei contratti si applicano alla quota di personale da assumere e si calcolano sulle unità di personale, non sul monte orario. La verifica di attendibilità degli impegni assunti ex art. 102, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 va condotta sulle teste da ingaggiare, non sulle ore. Nel giudizio di anomalia, la capienza del fondo ministeriale per l’impiego di lavoratori disabili è dimostrata secondo criteri di ragionevole prevedibilità, non con prova di effettività per tutta la durata della commessa, che si risolverebbe in probatio diabolica. La certificazione della parità di genere ex art. 46-bis d.lgs. n. 198/2006 e d.P.C.M. 29 aprile 2022 richiede un doppio accreditamento dell’organismo certificatore: base ISO 17021 e specifico UNI/PdR 125:2022. La mancanza del livello specifico rende il certificato non spendibile, senza contrasto con il regolamento CE n. 765/2008.
Il Fatto
La Città metropolitana di Napoli indice una convenzione quadro per i servizi di pulizia, disinfestazione e sanificazione degli enti del territorio provinciale, con importo a base d’asta di 25 milioni di euro e aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della verifica di anomalia, la prima classificata risulta l’aggiudicataria con 95,5 punti, seguita da un operatore con 91,17 e da un terzo con 91,10.
Due concorrenti impugnano davanti al TAR Campania. Il giudice di primo grado accoglie le censure sull’impegno ad assumere giovani e donne e sull’impiego di personale disabile, nonché quella sulla certificazione di parità di genere di uno dei ricorrenti. Non annulla però l’aggiudicazione, rinviando alla stazione appaltante per la rivalutazione della congruità. Propongono appello l’aggiudicataria, uno dei ricorrenti e il terzo classificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per primo l’appello incidentale dell’aggiudicataria. Sulle quote giovanili e femminili, pari al 30% delle nuove assunzioni, l’art. 102, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 impone una verifica di attendibilità degli impegni, ma il calcolo va riferito alle unità di personale. Lo si ricava dall’art. 9, par. 2, del disciplinare, che parla di «quota di personale», e dall’Interpello n. 17/2015 del Ministero del Lavoro. Il monte orario è criterio inaffidabile, perché alterato dal part-time e dalle scelte individuali. Al concorrente che aveva impostato la censura sulle ore mancava il principio di prova ex art. 2697 c.c. sul mancato raggiungimento della quota per teste: il motivo di primo grado andava respinto.
Sul personale disabile, l’art. 110, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 esige adeguate giustificazioni sui costi, ma il codice esprime un chiaro favor per le imprese che assumono disabili. Il Collegio distingue la valutazione prospettica, doverosa, dalla prova di effettività del fondo per l’intera durata: quest’ultima è probatio diabolica. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 1480 del 10.02.2023, si afferma che l’anomalia si valuta secondo ragionevole prevedibilità, e solo elementi arbitrari la inficiano. Il fondo strutturale, finanziato fino al 2035 e mai in disavanzo, basta a sorreggere la congruità dell’offerta.
Sulla certificazione di parità di genere, il Collegio conferma il primo giudice. L’art. 108, comma 7, d.lgs. n. 36/2023 richiama l’art. 46-bis d.lgs. n. 198/2006 e il d.P.C.M. 29 aprile 2022, che esige un accreditamento specifico per la UNI/PdR 125:2022 oltre a quello base ISO 17021. La prassi è stata «normativizzata». Il certificato rilasciato da organismo accreditato presso un ente estero privo dell’ambito specifico è non spendibile. Nessun contrasto con il regolamento CE n. 765/2008: il considerando 20 ammette l’accreditamento specifico, e il rinvio pregiudiziale è superfluo.
Il lavoro supplementare non incontra un tetto del 25%, previsto dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 solo in mancanza di disciplina collettiva; il CCNL Multiservizi lo consente entro il tempo pieno, come già affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 4144 del 24.04.2023. L’appello incidentale del terzo classificato è irricevibile per tardività. Le eccezioni della stazione appaltante sono rigettate: opera l’effetto espansivo esterno ex art. 336, comma 2, c.p.c. e la nuova aggiudicazione è caducata.
Nota della Redazione
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