Quote latte: prescrizione decennale e no a rinvio pregiudiziale (Cons. Stato n. 1909 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel recupero dei prelievi supplementari latte il termine di prescrizione del capitale è quello decennale ordinario dell’art. 2946 cod. civ., non il termine quadriennale dell’art. 3 Reg. CE n. 2988/1995. Il prelievo, infatti, non costituisce prestazione periodica né deriva da una “irregolarità” che incida direttamente sul bilancio dell’Unione: la tutela del bilancio è assicurata dagli Stati mediante reintegrazione del fondo, restando a carico delle autorità statali il recupero dai produttori. Il giudice nazionale di ultima istanza può omettere il rinvio pregiudiziale quando la questione non è rilevante o la corretta interpretazione del diritto UE si impone con evidenza tale da non lasciar adito a ragionevole dubbio. Il contrasto dell’atto amministrativo con il diritto UE integra annullabilità per violazione di legge, non nullità, non rientrando tale vizio tra le ipotesi tassative dell’art. 21-septies l. n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di azienda agricola, impugnava davanti al TAR Veneto l’intimazione di pagamento con cui l’agente della riscossione richiedeva oltre 64.000 euro a titolo di residuo ruolo AGEA per prelievi latte, interessi e oneri, riferiti alle campagne 1998/1999 e 2000/2001, nonché il conseguente atto di pignoramento.

Il TAR accoglieva il ricorso sul rilievo che l’annullamento della compensazione nazionale per l’annata 1998/1999, disposto dal Consiglio di Stato, travolgeva il titolo esecutivo, rendendo illegittima l’intera intimazione. AGEA e ADER appellavano. Con sentenza non definitiva la Sezione accoglieva il primo motivo d’appello, limitando l’annullamento alla sola annata 1998/1999, e rimetteva in decisione i motivi di primo grado riproposti dall’appellato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello. Richiamando la sentenza n. 836/2025 e la n. 907/2025, ribadisce il divieto di supplire in appello alla carenza probatoria di primo grado, salvo che ricorrano specifiche deroghe. Tra queste rientra l’acquisizione di un documento che integri un giudicato: l’esigenza di evitare contrasti tra giudicati impone di ammetterlo, anche perché l’eccezione di giudicato esterno è rilevabile d’ufficio e non incontra i limiti dell’art. 104 c.p.a. È dunque ammissibile la produzione della sentenza del TAR Lazio n. 4502/2014.

Sulla prescrizione, il Consiglio conferma l’orientamento maggioritario che applica al capitale il termine decennale: il prelievo supplementare non è prestazione periodica, sicché non opera l’art. 2948 cod. civ., né si applica il termine breve del Reg. CE n. 2988/1995. La Sezione richiama la sentenza n. 1316/2024 e ne trascrive le conclusioni: la questione è irrilevante perché la norma europea contempla la prescrizione delle azioni giudiziarie e non dei crediti azionati in via autoritativa; inoltre nei prelievi latte non ricorre l'”irregolarità” che pregiudica il bilancio UE, essendo gli Stati direttamente debitori verso l’Unione.

Respinta l’istanza di rinvio pregiudiziale, la Corte esclude che il termine decennale sia decorso per la campagna 2000/2001. La sentenza del TAR Lazio n. 4502/2014, respingendo il ricorso del produttore e non appellata, è passata in giudicato: la pendenza del giudizio impedisce il decorso della prescrizione ex art. 2945, comma 2, cod. civ., che ricomincia dal 2014. Quanto agli interessi, le intimazioni ex art. 8-quinquies l. n. 33/2009 e le sospensioni normative (emergenza COVID e passaggio dei residui all’agente della riscossione) escludono la prescrizione quinquennale.

Nel merito, il Collegio rigetta i motivi riproposti. Il contrasto con il diritto UE comporta annullabilità e non nullità, poiché l’art. 21-septies codifica in numero chiuso le ipotesi di nullità e le sentenze della Corte di giustizia hanno inciso sui criteri di riassegnazione e rimborso, non sul prelievo a monte. La decadenza dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 opera solo per imposte dirette e IVA. Il credito, di natura non tributaria, soggiace alla disciplina ordinaria. La dedotta duplicazione del ruolo non è vizio, essendo l’iscrizione nel registro debitori equiparata a quella a ruolo. I vizi degli atti presupposti andavano fatti valere contro di essi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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