Danno erariale da mobbing: riparto parziario e concorso causale dei terzi (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 1 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il giudice contabile, in presenza di un danno indiretto da mobbing accertato dal giudice del lavoro, non è vincolato dalla sentenza civile di condanna dell’amministrazione, che costituisce prova atipica valutabile nel rispetto del contraddittorio. Le condotte di conflittualità e disagio nell’ambiente di lavoro, anche ove non integrino gli estremi del mobbing per difetto di intento persecutorio, possono fondare responsabilità ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. quando il superiore tolleri colposamente un ambiente stressogeno lesivo della salute. La responsabilità dei convenuti va qualificata come colposa e parziaria, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, legge n. 20/1994, con ripartizione del danno secondo l’incidenza causale accertata e scomputo della quota riferibile al concorso causale di soggetti non convenuti, ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio due primari di un’azienda sanitaria provinciale per il risarcimento del danno erariale conseguente al pagamento dell’indennizzo liquidato in favore di una dirigente medico, in esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Trento passata in giudicato. Il giudice del lavoro aveva accertato che la professionista era stata destinataria di comportamenti vessatori riconducibili ai direttori delle unità operative presso cui aveva prestato servizio, poi sfociati in una grave patologia.
All’atto di citazione il primo convenuto era chiamato per l’intero a titolo di dolo; il secondo, in via sussidiaria, per una quota del danno a titolo di colpa grave. Entrambi si costituivano, eccependo la prescrizione, la non opponibilità della sentenza civile e l’insussistenza del nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione richiamando l’indirizzo delle Sezioni riunite n. 3/2003/QM e n. 14/2011/QM: nel danno indiretto il termine decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo, nella specie successiva all’invito a dedurre. Ribadisce inoltre che le sentenze civili di condanna della pubblica amministrazione non esplicano efficacia vincolante nel giudizio contabile, ma sono ammissibili come prove atipiche e concorrono al libero convincimento del giudice.
Quanto al merito, la Corte ricostruisce la nozione di mobbing secondo la sentenza della Corte cost. n. 359/2003 e i parametri della Cass. n. 10037/2015, distinguendola dallo straining. Richiama l’orientamento per cui è illegittimo il comportamento del datore che tolleri colposamente un ambiente stressogeno lesivo della salute, secondo il paradigma dell’art. 2087 cod. civ.
Su questa base il Collegio ritiene condivisibile l’accertamento del giudice del lavoro. Valuta come avventata l’assegnazione della professionista, al rientro da lunga assenza, a un reparto di alta specializzazione senza acquisirne il consenso. Reputa altresì sintomatiche le pressioni per la riduzione del congedo parentale, le modalità del trasferimento di ritorno e l’orientamento peggiorativo della scheda valutativa, in prossimità delle contestazioni della lavoratrice.
Il Collegio qualifica la condotta di entrambi i convenuti come gravemente colposa, escludendo il dolo, e ritiene che le scelte gestionali siano state avallate dai vertici aziendali e che alcuni comportamenti siano ascrivibili a colleghi non convenuti. Applica quindi il riparto parziario, scomputando il 40% del danno per il concorso causale dei terzi, e condanna il primo convenuto al 50% e il secondo al 10%, con rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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