Prova di resistenza e giudicato nel concorso universitario (Cons. Stato n. 2995 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione degli esiti di una selezione concorsuale il motivo che non sia idoneo, per la frazione di punteggio contestata, a colmare il divario tra i candidati è inammissibile per difetto di prova di resistenza. La relativa verifica integra una mera operazione aritmetica, esperibile anche in via preliminare, senza che la sua anticipazione o posticipazione rispetto all’esame degli altri motivi ne muti l’esito. Il giudicato formatosi su una precedente sentenza copre non soltanto il dedotto, ma anche il deducibile: non è ammessa la riproposizione, in un nuovo giudizio, di censure che potevano essere svolte nella precedente occasione. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della Commissione resta di tipo estrinseco e non può sostituire la discrezionalità tecnica dell’organo valutatore. Il difetto di illegittimità dell’azione amministrativa esclude la configurabilità del fatto illecito ex art. 2043 cod. civ.

Il Fatto

Una candidata e un candidato partecipano a una selezione indetta da un’università per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato. All’esito della prima valutazione risulta vincitrice la ricorrente. Il controinteressato impugna gli esiti davanti al TAR Sardegna, che con sentenza accoglie in parte il ricorso principale e un motivo di quello incidentale, censurando la mancata specificazione dei sub-punteggi per alcune voci dell’Allegato A.

L’amministrazione annulla gli atti e nomina una nuova Commissione, che rivaluta i titoli: il controinteressato ottiene 77,3 punti, la ricorrente 74,5, con un distacco di 2,8 punti. La ricorrente impugna i nuovi esiti davanti al TAR, che rigetta il ricorso. Propone quindi appello, lamentando tra l’altro l’indebita attribuzione di premi al controinteressato e la decurtazione di punti subita sulla voce relativa alla partecipazione a gruppi di ricerca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa ai premi riconosciuti al controinteressato. Il motivo è infondato per una prima ragione assorbente: difetta della necessaria prova di resistenza. La frazione contestata è pari a 2,5 punti, mentre il divario da colmare è di 2,8: l’eventuale accoglimento non muterebbe l’esito della selezione.

A ciò si aggiunge una preclusione processuale derivante dal giudicato della precedente sentenza. La ricorrente, in quella sede, aveva proposto ricorso incidentale senza contestare la spettanza dei titoli in questione, pur essendo la doglianza già deducibile. Quanto alla pretesa inversione nell’ordine dei motivi operata dal primo giudice, il Consiglio di Stato rileva che la verifica della prova di resistenza è un mero calcolo, la cui collocazione non ne influenza l’esito, e che il giudice è libero di adottare la prospettiva ricostruttiva più idonea.

Nel merito, la documentazione prodotta non esclude la riconducibilità dei premi al controinteressato, il cui nome figura tra i coautori. Poiché le norme della procedura non richiedevano che il candidato fosse primo intestatario, la valutazione della Commissione non appare irragionevole né disfunzionale al vaglio estrinseco.

Quanto alla voce sui gruppi di ricerca, il motivo è infondato sotto il profilo del giudicato: la precedente sentenza aveva accolto la censura sulla carenza di sub-punteggi, e la nuova Commissione si è uniformata attribuendo il punteggio ritenuto corretto dalla stessa appellante. Il giudicato copre il deducibile, non solo il dedotto, e l’eventuale scoperta di nuove contraddittorietà avrebbe al più legittimato un ricorso per revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.c.

Nel merito, la Commissione ha motivato le ragioni della decurtazione, riconducendo alcune esperienze a collaborazione con singoli docenti o ad attività di dottorato non funzionalizzate ai progetti. La scelta di verificare solo il curriculum della ricorrente è stata motivata dall’emersione di profili di contraddittorietà, non ravvisabili nel profilo del controinteressato: non sussiste violazione della par condicio. Il quinto motivo, volto al risarcimento, è respinto per difetto dell’elemento dell’illegittimità dell’azione amministrativa richiesto dall’art. 2043 cod. civ. L’appello è rigettato con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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