Sgombero di struttura socio-sanitaria e divieto di venire contra factum proprium (TAR Sardegna n. 322 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di venire contra factum proprium opera anche sul piano processuale e rende inammissibile il ricorso con cui la parte contesti un provvedimento che essa stessa ha sollecitato e verso il quale aveva in precedenza manifestato piena adesione. Il dovere di buona fede, sancito dall’art. 1175 cod. civ. e riletto alla luce dell’art. 2 Cost., costituisce canone di valutazione della condotta processuale e limite all’esercizio dei poteri delle parti. L’ordinanza sindacale contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica locale, adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, è legittima quando il quadro istruttorio, formato da verifiche incrociate degli organi tecnici, evidenzi un pericolo grave per la salute degli ospiti della struttura. È inammissibile, per difetto di interesse, la censura contro l’atto meramente confermativo del provvedimento presupposto non impugnato.
Il Fatto
La ricorrente, Fondazione titolare di un’autorizzazione provvisoria al funzionamento di una comunità integrata per anziani, impugnava l’ordinanza con cui il Sindaco aveva disposto lo sgombero e il trasferimento degli ospiti, oltre agli atti collegati. A monte, una serie di verifiche del Settore Sociale comunale e dei servizi ispettivi della ASL aveva rilevato carenze nell’organico e nella documentazione sanitaria degli ospiti.
Con motivi aggiunti la Fondazione gravava anche la determinazione di presa d’atto della decadenza dell’autorizzazione provvisoria. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per contegno acquiescente. Le istanze cautelari erano state respinte in fase presidenziale e collegiale, con conferma della persistenza delle criticità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delinea anzitutto il quadro istruttorio: le relazioni acquisite in esecuzione degli incombenti presidenziali documentano l’assenza dei piani assistenziali individualizzati, la mancata esibizione delle cartelle dei pazienti e deficit numerici e qualitativi del personale, con un approccio poco collaborativo dei gestori. Su tale base l’ordinanza sindacale si presenta come atto pressoché obbligato.
Nel merito, il Tribunale esclude la dedotta incertezza sul potere esercitato: l’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco le ordinanze contingibili e urgenti per le emergenze sanitarie locali, richiamato espressamente nell’atto. Le censure sulla carenza dei presupposti non colgono nel segno, poiché il pericolo grave e imminente emergeva dalle attestazioni della ASL e dai verbali ispettivi succedutisi nel tempo. Irrilevanti le dichiarazioni degli ospiti di voler restare, cedevoli rispetto alle valutazioni tecnico-istituzionali.
Il Collegio stigmatizza poi l’argomento difensivo fondato sul rapporto tra numero di operatori e ospiti: il drastico ridimensionamento dell’utenza deriva dalle stesse misure di sospensione, sicché l’anomala situazione non può essere spesa dalla struttura per riacquisire un’operatività ordinaria senza un riassetto organizzativo. È onere della ricorrente farsi parte attiva nel ricollocamento.
La ragione decisiva dell’inammissibilità è però processuale. La Fondazione, con esposto alla Prefettura, aveva essa stessa rappresentato le gravi criticità e sollecitato il trasferimento degli ospiti; nel precedente giudizio aveva chiesto e ottenuto il termine per il trasferimento, dichiarandosi soddisfatta e instando per l’improcedibilità. Siffatto contegno integra abuso del processo, in violazione del divieto di venire contra factum proprium, richiamando il Collegio la giurisprudenza amministrativa sul punto.
Quanto alla nota impositiva di un nuovo iter autorizzativo, si tratta di comunicazione priva di valore provvedimentale, conseguenza del provvedimento di febbraio non impugnato. Il motivo aggiunto è respinto: la determina sulla decadenza ha portata meramente ricognitiva rispetto al titolo provvisorio non rinnovabile, e in ogni caso il rilievo di incompetenza è infondato. Spese compensate.
Nota della Redazione
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