Contestazione disciplinare tardiva e sospensione per il penale solo dopo l’esercizio dell’azione (Cons. Stato n. 3705 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La regola di tempestività della contestazione disciplinare, desumibile dall’art. 103, secondo comma, d.P.R. n. 3/1957, impone all’amministrazione di contestare gli addebiti entro un arco temporale ragionevole e non dilatorio, avuto riguardo alla natura dei fatti, alla complessità degli accertamenti e all’esigenza di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa dell’incolpato. La mera pendenza di indagini preliminari non giustifica il differimento dell’avvio del procedimento disciplinare, perché la sospensione prevista dall’art. 11 del d.P.R. n. 737/1981 presuppone l’avvenuto esercizio dell’azione penale. Il ritardo nei flussi informativi tra gli uffici dell’amministrazione non può andare a detrimento delle garanzie procedimentali del dipendente, né il segreto investigativo ex art. 329 cod. proc. pen. osta alla contestazione quando i fatti sono già autonomamente noti all’amministrazione.

Il Fatto

Una dirigente della Polizia di Stato impugnava davanti al TAR Umbria il provvedimento con cui le era stato irrogato il richiamo scritto. Il procedimento disciplinare era stato avviato con contestazione del 15 dicembre 2022, poi rinnovata il 30 dicembre 2022, per una condotta risalente al 12 luglio 2019: durante il congedo per malattia la dipendente si sarebbe recata a un evento promozionale senza comunicare il mutamento del domicilio ai fini della reperibilità, con violazione dell’art. 4, comma 2, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981.

La vicenda traeva origine da due esposti anonimi dell’agosto 2021 e da accertamenti interni, seguiti da una segnalazione alla Procura e da un procedimento penale definito con archiviazione dell’11 gennaio 2022. La dipendente deduceva, tra l’altro, la tardività dell’avvio del procedimento. Il TAR accoglieva il ricorso sul punto, ritenendo violata la regola della tempestività e assorbendo gli altri motivi, salvo respingere quello relativo allo sviamento di potere. Il Ministero proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’unico mezzo d’appello, che invoca gli artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, d.lgs. n. 66/2010 e sostiene che il procedimento dovesse decorrere dalla conoscenza integrale della definizione del processo penale, individuando per il Compartimento Polizia Stradale Lazio Umbria il dies a quo nel 22 novembre 2022.

L’appello è infondato. Trova applicazione l’art. 103 del d.P.R. n. 3/1957, il cui secondo comma impone di contestare “subito” gli addebiti: espressione che non individua un termine fisso, ma esige una contestazione entro un arco temporale ragionevole e non dilatorio. Gli elementi essenziali erano già nella disponibilità dell’amministrazione, essendo noti il periodo di assenza per malattia, la partecipazione all’evento e la diffusione dei contenuti sui social network.

Quanto alla sospensione in attesa del penale, il Collegio ricorda che l’ordinamento non prevede una generale preclusione all’immediato esercizio dell’azione disciplinare: l’art. 11 del d.P.R. n. 737/1981 contempla la possibilità di instaurare e poi sospendere il procedimento. Tuttavia, secondo l’Adunanza plenaria n. 1 del 2009, il meccanismo sospensivo presuppone l’esercizio dell’azione penale, mentre nella specie si era svolta solo la fase delle indagini preliminari, conclusa con archiviazione.

Né rileva il segreto investigativo ex art. 329 cod. proc. pen.: dagli atti non emerge che per contestare l’addebito l’amministrazione dovesse utilizzare atti coperti da segreto, essendo i fatti già conosciuti dagli uffici attraverso accertamenti interni e documentazione acquisita.

Il Collegio esclude altresì che il differimento possa fondarsi sul ritardo nei flussi informativi tra gli uffici: diversamente, l’amministrazione potrebbe procrastinare indefinitamente l’avvio del procedimento, con pregiudizio delle garanzie del dipendente. La relazione istruttoria del 6 ottobre 2021, con i relativi allegati, era già stata trasmessa al Compartimento. L’appello è dunque rigettato, con spese compensate in ragione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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