Rimborso anticipato cessione del quinto: riducibili i costi up-front, escluse le imposte (ABF Collegio di Roma n. 3385 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., il consumatore che estingue anticipatamente il finanziamento ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica pro rata temporis. La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non è accoglibile quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, salvo un atteggiamento ostile e ostruzionistico dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorso concerne il rimborso anticipato di un contratto di finanziamento estinto in corrispondenza della rata n. 48 su 120 nel marzo 2025. Il ricorrente chiede la restituzione dell’importo complessivo di 3.015,00 euro.

L’intermediario eccepisce di aver operato correttamente, avendo restituito i costi connessi alla durata del finanziamento e non maturati al momento dell’estinzione. Sostiene che i costi up-front non siano rimborsabili, perché maturano interamente alla sottoscrizione del contratto, e invoca la quietanza rilasciata dal ricorrente in sede di estinzione anticipata. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a suo carico.

Il Collegio ricorda poi che, secondo la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 2019, tale principio è direttamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della sentenza. La disciplina successiva è ripercorsa con attenzione: l’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021, con decorrenza dal 26 maggio 2021. Le disposizioni transitorie del secondo comma sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023 e poi sostituite dall’art. 27 del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito dalla legge n. 136 del 2023.

Poiché il contratto è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021, il Collegio ritiene applicabile il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dal Collegio di coordinamento. Resta fermo che le imposte non sono soggette a riduzione, come espressamente previsto dalla norma transitoria.

Quanto ai criteri, il Collegio richiama la possibilità di una clausola contrattuale che differenzi i costi up-front dai recurring, purché comprensibile e proporzionata; in difetto, opera l’integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c. Il criterio preferibile per i costi up-front è quello analogo al conteggio degli interessi corrispettivi, mentre per i recurring resta fermo il pro rata temporis, salvo clausole che disapplichino la competenza economica. Il Collegio dà conto del proprio mutamento di orientamento a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020, adeguandosi agli altri Collegi per salvaguardare l’uniformità.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso nei termini indicati e dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente euro 120,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo, oltre al rimborso di euro 20,00 per il contributo versato e alla corresponsione di euro 200,00 alla Banca d’Italia per le spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1374 c.c.

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