Ottemperanza al giudicato sulle spese e credito autonomo del difensore antistatario (TAR Campania n. 6084 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore che si sia dichiarato antistatario è titolare di un credito autonomo e può agire in proprio nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle statuizioni recanti condanna alle spese in suo favore. È ammissibile il ricorso cumulativo proposto per l’esecuzione di più titoli giudiziali di analogo contenuto, quando sussista connessione soggettiva e oggettiva delle pretese e la stessa amministrazione sia obbligata. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di ammissibilità e procedibilità dell’azione anche nel giudizio di ottemperanza. Grava sull’amministrazione intimata l’onere di provare l’avvenuto pagamento. L’esecuzione resta circoscritta a quanto statuito nei titoli, con esclusione della rivalutazione monetaria non prevista e non dovuta sui debiti di valuta.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato e procuratore di sé stesso, ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sui capi di condanna alle spese contenuti in due sentenze della stessa Sezione, pubblicate il 10 marzo 2026, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento, per ciascun giudizio, di € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dell’istante.

Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto ordinarsi l’esecuzione dei giudicati, con nomina di un commissario ad acta e vittoria delle spese. Le amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la legittimazione attiva del difensore antistatario, qualificato titolare di un credito autonomo azionabile in proprio in sede di ottemperanza, richiamando T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 ottobre 2026, n. 1139. È parimenti ammesso il ricorso cumulativo per l’esecuzione di più titoli, in ragione della connessione soggettiva e oggettiva e dell’esigenza di non aggravare l’erario di ulteriori oneri processuali, secondo T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 3 luglio 2015, n. 3598.

L’obbligo conformativo grava sul solo Ministero dell’Istruzione e del Merito, unica parte condannata. Quanto ai presupposti, il ricorrente ha depositato copia conforme delle sentenze con i certificati di mancata impugnazione, rilasciati il 22 maggio 2026 ex art. 124 disp. att. c.p.c., così integrando i requisiti degli artt. 112, comma 2, lett. a), e 114, comma 2, c.p.a.

Il Collegio verifica poi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, condizione di ammissibilità e procedibilità dell’azione (Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2257; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 12 ottobre 2026, n. 1903). Le sentenze sono state notificate a mezzo PEC il 10 marzo 2026, anche presso la sede reale del Ministero: alla data del ricorso, 13 luglio 2026, il termine era già spirato l’8 luglio 2026.

Nel merito, l’Amministrazione non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento, gravando su di essa l’onere probatorio (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 marzo 2024, n. 1989). Quanto al quantum, l’obbligo esecutivo resta circoscritto a quanto statuito nei titoli: per ciascuna sentenza € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo. È esclusa la rivalutazione monetaria, non prevista nei titoli e non dovuta sui debiti di valuta, non essendo vincolanti i conteggi attorei se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. c.c. (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 3 febbraio 2026, n. 512).

Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione alle sentenze entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, detratto quanto già corrisposto, e nomina per il caso di inerzia commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. Le spese seguono la soccombenza, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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