Terapia ABA per autismo rientra nei LEA e discrezionalità tecnica è sindacabile (TAR Calabria n. 678 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico mediante analisi comportamentale applicata (ABA) rientra tra i Livelli Essenziali di Assistenza, in quanto contemplato dalle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità richiamate dall’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017. La discrezionalità tecnica dell’azienda sanitaria non è immune dal sindacato giurisdizionale quando contrasta con i principi di logicità e ragionevolezza o viola le regole tecnico-scientifiche che governano la materia. Accertato il diritto alla prestazione, il giudice amministrativo condanna l’azienda alla presa in carico del minore, in via diretta o mediante rimborso, e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ivi compresa la perdita di chance. Il giudicato esterno sulla giurisdizione preclude ogni ulteriore contestazione sul punto.

Il Fatto

I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, dopo la diagnosi confermata dall’unità di neuropsichiatria infantile e la prescrizione di una terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA, chiedevano all’ASP l’immediata presa in carico del figlio e il rimborso degli importi già corrisposti a professionisti privati. L’amministrazione rimaneva inerte.

Esperite un’azione cautelare e una di merito davanti al giudice del lavoro, conclusasi con declinatoria di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, e definito un primo ricorso con sentenza di inammissibilità per ragioni di rito, i ricorrenti instauravano il presente giudizio chiedendo l’accertamento del diritto alla terapia a carico del servizio sanitario regionale, la condanna alla presa in carico e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ASP. L’eccezione è inibita dalla efficacia preclusiva del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che aveva statuito la giurisdizione del giudice amministrativo anche nei confronti dell’azienda sanitaria. Quest’ultima avrebbe dovuto impugnare quella pronuncia, non riproporre la questione.

Nel merito, il Tribunale dichiara infondata la deduzione di insindacabilità della discrezionalità tecnica. Il sindacato è ammesso ogni volta che la valutazione dell’amministrazione contrasti con la logicità e la ragionevolezza o violi le regole tecnico-scientifiche della materia, nella specie coincidenti con le Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità sull’autismo.

La ricostruzione normativa muove dall’art. 26 della legge n. 833/1978, dalle previsioni del d.lgs. n. 502/1992 e dalla legge n. 134/2015, che affida all’Istituto Superiore di Sanità l’aggiornamento delle linee guida e prevede l’inserimento nei LEA delle prestazioni di diagnosi, cura e trattamento individualizzato basate sulle più avanzate evidenze scientifiche. L’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 garantisce tali prestazioni alle persone con disturbi dello spettro autistico.

Da qui la conclusione che l’ABA costituisca uno dei modelli prescritti per l’approccio terapeutico, dovendosi richiamare il Consiglio di Stato, sez. III, n. 2129 del 2022, che l’ha ricondotta alle prestazioni con evidenze scientifiche di significativo beneficio. L’ASP, pur avendo prescritto la prosecuzione della terapia, non aveva preso in carico il minore né direttamente né mediante rimborso.

Quanto alla misura del trattamento, il Collegio recepisce le valutazioni del C.T.U., non contestate dal consulente di parte: il minore necessita di un trattamento di media intensità, pari a dodici ore settimanali, da effettuare anche in ambito scolastico e familiare, almeno fino all’età di dodici anni. Accoglie pertanto la domanda di accertamento e condanna l’ASP alla presa in carico, oltre al risarcimento del danno patrimoniale documentato, del danno non patrimoniale dei genitori e della perdita di chance del minore, liquidata equitativamente ex artt. 1226 e 2056 c.c., con rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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