Occupazione senza titolo di bene patrimoniale indisponibile e autotutela esecutiva del Comune (TAR Puglia n. 144 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione comunale può legittimamente adottare atti di autotutela esecutiva sui beni del proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 823 cod. civ., quando il bene sia occupato senza titolo. L’inserimento dell’immobile nel piano delle alienazioni e valorizzazione, ex art. 58 del decreto-legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, costituisce valido presupposto per l’esercizio del potere di rilascio. La circostanza che l’occupazione si sia protratta per lungo tempo non fa venire meno il potere dell’amministrazione di procedere al recupero del bene, essendo irrilevante l’eventuale controversia civilistica sulla titolarità del rapporto, che residua, se del caso, nella cognizione del giudice ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente, cooperativa agricola, impugnava l’ordinanza di rilascio della “Masseria Martoro”, adottata dal Comune di Gravina in Puglia, avente ad oggetto il rilascio di terreni di proprietà comunale, detenuti da coltivatori diretti e braccianti in forza di un risalente contratto di affitto. Il provvedimento si fondava sulla scadenza del contratto, risalente al 1975, e sulla successiva occupazione abusiva dell’immobile, protrattasi per anni. La società aveva stipulato con la Regione una transazione nel 2021, disattesa, con fissazione del termine ultimo per il rilascio al 30 settembre 2024. Il Comune aveva inoltre inserito il compendio tra i beni del patrimonio indisponibile con delibera consiliare del 2015 e successiva trascrizione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare. Il Collegio ha rilevato che il rilascio dei terreni trova fondamento in una transazione del 15.2.2021 e che l’occupazione senza titolo si protraeva da decenni. L’amministrazione comunale aveva correttamente qualificato l’immobile come bene del patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 823 cod. civ., attraverso l’inserimento nel piano delle alienazioni di cui all’art. 58 del decreto-legge n. 112/2008.

La giurisprudenza citata dal Collegio — tra cui Cons. Stato, sez. VII, n. 5183/2025 e Cass. Sez. un. civ., n. 33657/2018 — conferma la legittimità dell’autotutela esecutiva dell’amministrazione sui beni del patrimonio indisponibile, senza necessità di adire preventivamente il giudice ordinario. L’eventuale controversia civilistica sulla titolarità del rapporto, ove residuasse tra le parti, appartiene alla cognizione del giudice ordinario, ma non incide sull’esercizio del potere amministrativo di rilascio.

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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