Ne bis in idem esecutivo prevale sulla pena espiat (Cass. pen. Sez. 5 n. 7734 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione deve dare preminenza al principio del ne bis in idem esecutivo, che vieta che una persona sia sottoposta a una nuova esecuzione penale per lo stesso fatto, una volta che la sanzione sia stata eseguita o ritenuta eseguita. La disciplina codicistica dell’art. 743 cod. proc. pen. è sussidiaria rispetto alla disciplina convenzionale internazionale, ai sensi dell’art. 696, comma 2, cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione non deve limitarsi a valutazioni formali, ma deve verificare la sostanza dell’esecuzione estera. Il vincolo derivante dalla sentenza di annullamento con rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. non consente al giudice del rinvio di ridiscutere i passaggi logico-giuridici presupposti alla scelta già adottata dalla Cassazione.
Il Fatto
La Corte d’Assise di appello di Bologna aveva dichiarato non ulteriormente eseguibile la pena di 22 anni e 8 mesi di reclusione inflitta al condannato con sentenza del 19.05.2010, divenuta irrevocabile il 23.10.2012, per i reati di omicidio aggravato e sequestro di persona. La pena era stata già espiata in Albania, in forza del riconoscimento internazionale della sentenza ai sensi della legge n. 204 del 2003. Il Procuratore Generale ricorreva per cassazione avverso tale ordinanza, lamentando la violazione del vincolo di rinvio e la mancata verifica della regolarità delle procedure di esecuzione all’estero.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso infondato, confermando l’ordinanza impugnata. La Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo dei rapporti tra Italia e Albania, evidenziando come l’Accordo bilaterale del 24 aprile 2002, ratificato con legge n. 204 del 2003, sia prevalente rispetto alla Convenzione di Strasburgo del 1983.
La Corte ha precisato che la richiesta di esecuzione inviata dal Ministero della Giustizia in data 11.01.2008 fondava legittimamente il potere delle autorità albanesi di dare esecuzione alla condanna, rendendo errato il presupposto del ricorso basato sull’assenza di una richiesta formale di riconoscimento della sentenza italiana.
Riguardo alla procedura applicabile, la Corte ha chiarito che l’art. 4 dell’Accordo bilaterale richiama l’art. 9, par. 1, lett. a), della Convenzione — procedura di prosecuzione dell’esecuzione — e non la lett. b), relativa alla conversione della condanna, esclusa in quanto l’Italia aveva esercitato la facoltà di non aderirvi ai sensi dell’art. 3, par. 3, della Convenzione medesima. L’adattamento della pena alla legislazione dello Stato di esecuzione deve quindi intendersi avvenuto nel quadro della prosecuzione dell’esecuzione con adeguamento della sanzione.
Con ragione decisoria assorbente, la Corte ha valorizzato il vincolo di rinvio derivante dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione penale, che aveva imposto al giudice dell’esecuzione di verificare la perfetta sovrapponibilità fisica e giuridica tra il condannato e il detenuto che aveva espiato la pena in Albania. Il giudice del rinvio non avrebbe potuto ridiscutere la scelta già compiuta dalla Cassazione circa la sussistenza della richiesta di esecuzione, dovendo solo dare luogo alle verifiche identificative. L’esito positivo di tali verifiche legittimava la dichiarazione di non ulteriore eseguibilità della pena.
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Nota della Redazione
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