Tardivo l’appello depositato su fascicolo telematico errato dopo il decorso del termine (Cass. pen. Sez. 2 n. 4717 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito telematico di un atto di impugnazione su un fascicolo processuale errato, seguito dal rifiuto del sistema, non determina alcun effetto conservativo del termine. L’atto deve essere validamente ripresentato sul fascicolo corretto entro il termine di impugnazione, decorrente, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado. A tale termine si somma, in caso di assenza dell’imputato, il termine aggiuntivo di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. L’inosservanza di tali scadenze determina l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., restando irrilevante la tempestività del primo, invalido, tentativo di deposito.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina dichiarava inammissibile, per tardività, l’appello proposto avverso una sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il difensore dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 591 e 585 cod. proc. pen., sostenendo di avere ritualmente depositato l’atto di impugnazione in data 04.02.2025, prima della scadenza del termine.

La difesa affermava che l’invio telematico era stato inizialmente rifiutato per errore sul fascicolo, ma che l’appello era stato poi riproposto nella medesima giornata, con un nuovo numero identificativo, ed era stato successivamente accettato dal sistema.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, ricostruendo la sequenza dei termini processuali sulla base dell’esame diretto degli atti, consentito dalla natura processuale dell’eccezione. Ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata deliberata con termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, spirato il 19/12/2024, dal quale decorreva il termine di quarantacinque giorni per impugnare, scaduto il 02/02/2025.

La Corte ha precisato che, non essendo l’imputata presente, al termine andavano aggiunti i quindici giorni previsti dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., con scadenza finale il 17/02/2025. Dall’esame degli atti è emerso che il primo deposito, avvenuto il 03/02/2025, era stato rifiutato perché effettuato su un fascicolo telematico errato, come comunicato dalla cancelleria il giorno successivo.

La Corte ha quindi verificato che il secondo invio del 04/02/2025 riguardava esclusivamente l’atto di nomina del difensore e un altro atto di contenuto non verificabile, mentre l’atto di appello risultava essere stato depositato validamente solo in data 21/02/2025, ossia dopo la scadenza del termine del 17/02/2025. Ha pertanto escluso qualsiasi effetto conservativo del primo deposito invalido.

La Corte ha concluso che la Corte territoriale aveva correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello, essendo l’atto stato presentato fuori termine. Ha conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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