Convenzione sindacale come contratto a favore del terzo e compenso dell’avvocato (Cass. civ. Sez. 2 n. 13007 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La convenzione stipulata tra un istituto di assistenza dei lavoratori e un avvocato è riconducibile alla disciplina del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c. e opera indipendentemente sia da un’accettazione della convenzione da parte del lavoratore sia da un’ulteriore specifica manifestazione di volontà nei suoi confronti da parte del professionista. Il lavoratore che abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo fondando le proprie difese proprio sulle condizioni della convenzione non rinuncia per facta concludentia al diritto di avvalersene. La previsione convenzionale che limita il diritto del difensore a richiedere acconti e spese al cliente, con obbligo di rivalersi sulla controparte in caso di transazione, si applica anche alla causa civile di impugnativa della delibera di esclusione del lavoratore dalla cooperativa, trattandosi di controversia strettamente connessa alle cause di impugnativa del licenziamento promosse davanti al giudice del lavoro.
Il Fatto
Un avvocato aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali nei confronti di un lavoratore, assistito in tre giudizi promossi tramite la CGIL: due di impugnativa del licenziamento davanti al giudice del lavoro e uno di impugnativa della delibera di esclusione dalla cooperativa datoriale. Il cliente proponeva opposizione, deducendo che il rapporto era regolato dalla convenzione tra il sindacato e i legali, che prevedeva acconti limitati e, in caso di transazione, l’obbligo del difensore di richiedere le spese alla controparte. L’opponente chiedeva la revoca del decreto e la restituzione degli acconti eccedenti.
Il Tribunale di Perugia accoglieva l’opposizione e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava l’avvocato alla restituzione di una somma. Avverso tale ordinanza l’avvocato ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente sosteneva che il cliente, contestando le condizioni della convenzione e proponendo la procedura di negoziazione assistita, avesse dismesso per facta concludentia il diritto già acquisito al suo patrimonio. Il motivo è stato giudicato infondato: il cliente ha fondato la propria opposizione proprio sulla convenzione, senza rinunciarvi. La Corte ha confermato la natura di contratto a favore di terzo della convenzione stipulata tra l’istituto di assistenza e il professionista.
Nel secondo motivo la ricorrente contestava l’estensione della convenzione alla causa civile di impugnativa della delibera di esclusione dalla cooperativa. La Corte ha escluso l’omesso esame, rilevando la stretta connessione tra tale giudizio e quelli di impugnativa del licenziamento, con conseguente corretta applicazione della convenzione anche al processo civile.
Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento di maggiori spese vive in base all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente non ha contestato di avere sostenuto spese superiori a quelle provate in atti, limitandosi a richiamare la tariffa legale, senza scalfire la ratio decidendi del giudice di merito.
Il quarto motivo sulla mancata compensazione delle spese è stato infine ritenuto infondato: la ricorrente è risultata soccombente rispetto alla pretesa monitoria e alla domanda di restituzione, e la compensazione parziale per la reciproca soccombenza rientra nella discrezionalità del giudice di merito, come da ultimo confermato da Cass. n. 9860/2025. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, incluse quelle del procedimento di sospensione.
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Nota della Redazione
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