Reddito di cittadinanza: vincite lorde da gioco on line e obbligo di comunicazione (Cass. pen. n. 28657/2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa indicazione, nell’autodichiarazione funzionale al riconoscimento del sussidio statale del reddito di cittadinanza, di somme derivanti da vincite al gioco “on line”, che devono essere computate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o utilizzate per compensare perdite pregresse, posto che l’accreditamento dei relativi importi sul conto del vincitore costituisce, ex se, acquisizione di un beneficio economico, senza che ad esso debba seguire il materiale prelievo della corrispondente provvista.
La disposizione incriminatrice sanziona la mancata indicazione, ai fini della verifica dei presupposti per l’ottenimento del beneficio, di elementi relativi a qualsiasi fonte di reddito soggetta a tassazione, come le vincite al gioco, a prescindere dai costi sostenuti per ottenerle, del loro eventuale reimpiego in attività ludiche e del regime della loro tassazione.
L’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto a percepire l’erogazione del reddito di cittadinanza, ovvero circa l’obbligo di comunicare le vincite lorde, si risolve in un errore sulla legge penale che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., non rilevando la percezione soggettiva del beneficiario circa la natura del reddito conseguito.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4/2019, per avere omesso di comunicare all’INPS, nelle autodichiarazioni per il reddito di cittadinanza, le vincite lorde conseguite mediante gioco on line. La difesa eccepiva che le somme utilizzate per le giocate provenivano da prestiti di soggetti cui l’imputato insegnava tecniche di investimento/gioco, che le giocate avevano finalità dimostrative e che le vincite, al termine delle sessioni, venivano restituite ai discenti, rimanendo giacenti sul conto di gioco senza essere mai prelevate.
Il Tribunale di Ancona condannava l’imputato. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 21 ottobre 2025, confermava la condanna. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la mancata valutazione della documentazione bancaria e del manuale didattico, e, con il secondo, la mancanza di motivazione sull’elemento soggettivo del dolo specifico.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del reddito di cittadinanza, le vincite al gioco on line devono essere computate al lordo, a prescindere dai costi sostenuti per ottenerle o dal loro eventuale reimpiego. L’accreditamento delle somme sul conto del vincitore costituisce di per sé un beneficio economico, e il materiale prelievo della provvista non è necessario ai fini della configurazione del reddito. Ha quindi escluso che la motivazione della Corte territoriale fosse carente o illogica, avendo correttamente valorizzato le vincite lorde come elemento determinante.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha osservato che le somme utilizzate per le giocate, per effetto della consegna da parte di terzi, entravano comunque nella disponibilità del ricorrente e che l’impiego di tali somme generava un reddito direttamente in suo favore. L’obbligo di restituzione del denaro scaturito dal prestito è indipendente dalla percezione del reddito. L’ignoranza o l’errore circa l’obbligo di comunicare le vincite lorde si risolve in un errore sulla legge penale, irrilevante ai sensi dell’art. 5 cod. pen., e non esclude il dolo specifico del reato, che consiste nella volontà di ottenere il beneficio indebitamente. La percezione soggettiva dell’imputato circa la natura del reddito non rileva. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
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