Perdita incolpevole del documento disconosciuto: ammissibile la prova testimoniale della simulazione (Cass. civ. n. 4474 del 11.02.2022)
Principi di diritto (Massima)
La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto soggiace, tra le parti, al divieto di prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c., trattandosi di elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto. Tuttavia, in caso di perdita incolpevole del documento, la prova dell’accordo simulatorio può essere legittimamente fornita mediante testimonianza ai sensi dell’art. 2724, n. 3, c.c., anche quando il documento, prima dello smarrimento, sia stato formalmente disconosciuto dalla parte contro cui era prodotto. La prova testimoniale, sostituendosi integralmente alla prova documentale divenuta impossibile, è ammessa “in ogni caso” ed è irrilevante la circostanza che il documento fosse stato disconosciuto, rendendosi impossibile il procedimento di verificazione.
Il Fatto
Il promittente venditore di un’azienda agricola conveniva in giudizio il promissario acquirente, chiedendo la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. per il prezzo effettivo di lire 2.500.000.000, risultante da una scrittura integrativa del preliminare, che indicava un prezzo simulato di lire 650.000.000. Il convenuto disconosceva la scrittura integrativa, producendola in copia, e la parte attrice proponeva istanza di verificazione. In occasione di un’udienza, la borsa del difensore dell’attore, contenente i documenti originali, veniva trafugata in aula. Il tribunale accoglieva la domanda, dichiarando trasferita la proprietà condizionatamente al versamento del prezzo residuo. La corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo ammissibile la prova testimoniale della simulazione in ragione della perdita incolpevole del documento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato la questione preliminare di ammissibilità del ricorso, rilevando che i vizi della notifica, ove mai esistenti, erano sanati con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio del destinatario, avendo l’atto raggiunto il suo scopo. Nel merito, ha affrontato il tema centrale della prova della simulazione in caso di smarrimento del documento.
La Corte ha enunciato il principio per cui la prova dell’accordo simulatorio, in deroga al divieto di cui all’art. 2722 c.c., è ammissibile mediante testimonianza quando il contraente abbia perduto senza sua colpa il documento, ai sensi dell’art. 2724, n. 3, c.c.. Tale eccezione si applica anche ai contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, come il preliminare di compravendita di un’azienda comprendente beni immobili, richiamando l’art. 2725, secondo comma, c.c.. L’ammissione della prova orale è subordinata alla dimostrazione dell’esistenza del documento e della sua perdita incolpevole.
La Corte ha quindi affrontato la peculiare ipotesi del documento disconosciuto e poi smarrito. Ha chiarito che, a seguito del disconoscimento, la scrittura è inutilizzabile se non ne viene verificata l’autenticità. Tuttavia, in caso di perdita incolpevole che renda impossibile la verificazione, la dimostrazione dei fatti contenuti nel documento e della riferibilità della sottoscrizione può essere conseguita con la prova per testimoni, la quale è ammissibile “in ogni caso”. Il disconoscimento precedente allo smarrimento è irrilevante, poiché la prova testimoniale sostituisce integralmente la prova documentale divenuta impossibile.
La Corte ha inoltre disatteso il motivo relativo alla mancata partecipazione del comproprietario alla controdichiarazione, ritenendo che la richiesta di conferma della sentenza di primo grado, che aveva accertato la simulazione, valesse quale ratifica tacita del contratto concluso dal falsus procurator. Ha infine escluso ogni efficacia vincolante della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile, difettando la costituzione di parte civile, e ha ritenuto insindacabile la valutazione di attendibilità del testimone operata dal giudice di merito, in quanto motivata e non contraddittoria. Il ricorso è stato quindi rigettato.
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Nota della Redazione
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