Accordo sul compenso dell’avvocato: forma scritta ad substantiam e onere probatorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 15830 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente richiede, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam. Ne consegue che la pattuizione deve essere trasfusa in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, ovvero che la proposta redatta in forma solenne sia seguita dall’accettazione nella medesima forma, resa sullo stesso testo negoziale chiaramente identificabile e condiviso. La scrittura non può essere sostituita con altri mezzi probatori: la prova per presunzioni semplici e la prova testimoniale sono ammissibili solo in caso di perdita incolpevole del documento, ai sensi degli artt. 2724 e 2725 c.c. La relativa violazione è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il Fatto
Tre professionisti, riuniti in associazione, agivano nei confronti di una società e del suo legale rappresentante, nonché fideiussore, per ottenere il pagamento di prestazioni professionali rese in una controversia bancaria. Il convenuto contestava la propria legittimazione passiva e allegava un accordo che quantificava in complessivi € 12.000,00 il compenso dovuto per l’attività svolta a favore di tutte le società facenti capo a lui.
Il Tribunale di Roma riconosceva la legittimazione passiva del fideiussore in proprio, ma escludeva, in assenza di un contratto scritto, la validità dell’accordo sul compenso. Il giudice di merito rideterminava quindi l’onorario secondo i valori minimi di scaglione, con maggiorazione per la posizione del fideiussore, riconoscendo un importo inferiore a quello pattuito, dal quale andava detratto l’acconto versato. La società e il fideiussore proponevano ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 2233 c.c., 702-ter c.p.c. e 2697 c.c., oltre che un vizio di motivazione, per non avere il Tribunale considerato una comunicazione via mail e la fattura emessa dai professionisti quali elementi probatori dell’accordo sul compenso. La Corte reputa il motivo infondato: il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la necessità della forma scritta ad substantiam per i patti relativi ai compensi degli avvocati, ai sensi dell’art. 2233, ultimo comma, c.c.
La mail indicava genericamente l’ammontare dei compensi per le «pratiche in oggetto», senza essere seguita da un’accettazione scritta. La fattura, emessa dai professionisti mesi dopo, non era idonea a sostanziare il collegamento con la proposta, né a dimostrare una traccia scritta del consenso prestato dai clienti. Sul punto, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 813/2025, Cass. n. 717/2023, Cass. n. 9733/2025), precisando che non risulta in contrasto Cass. n. 9242/2018, fondata su elementi specifici di quella fattispecie.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducevano la violazione degli artt. 1936 e 1939 c.c., sostenendo che la fideiussione era stata prestata solo per le obbligazioni verso la banca e non anche per il pagamento della parcella professionale. La Corte ritiene il motivo palesemente infondato: la decisione del Tribunale non si fondava sulla qualità di fideiussore rispetto ai professionisti, ma sul fatto che questi avevano agito nei confronti della banca anche nell’interesse personale del fideiussore, il quale aveva fatto valere il venir meno della garanzia ex art. 1957 c.c.
In conclusione, la Corte rigetta integralmente il ricorso, senza pronuncia sulle spese, essendo gli intimati rimasti tali. Viene altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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