Accertamento induttivo e riconoscimento anche forfettario dei costi (Cass. civ. Sez. 5 n. 1974 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi, alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale n. 10 del 2025, ogni accertamento induttivo – sia esso analitico-induttivo o induttivo puro – deve tener conto dei costi, anche forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché la determinazione del reddito fondata su presunzioni rispetti il principio di capacità contributiva. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria, e in sua inerzia il giudice, non può tassare i maggiori ricavi presunti al lordo dei costi inerenti, ma deve procedere alla loro determinazione anche in via induttiva o forfettaria. L’onere del contribuente di provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione sorge solo a fronte di una puntuale contestazione dell’Ufficio, che non può disconoscere i costi emergenti dalle scritture contabili con rilievi generici e apodittici.
Il Fatto
La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2007 e 2008, a seguito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza che aveva constatato il tardivo deposito dei bilanci di esercizio e l’omessa, o tardiva, presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2007. L’Ufficio aveva determinato il reddito in via induttiva, ricostruendo analiticamente le poste dell’attivo sulla base dei dati emergenti dal bilancio, senza riconoscere alcun componente negativo e azzerando i costi per entrambe le annualità.
Soccombente in entrambi i gradi di merito, la società proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, lamentando in particolare la violazione del principio di capacità contributiva per il mancato riconoscimento dei costi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023 e della successiva giurisprudenza di legittimità che ne ha dato attuazione, in particolare la Cass. n. 16168 del 2025.
Il Giudice delle leggi ha censurato la disparità di trattamento e l’irragionevolezza di un sistema che, a fronte di ricavi accertati presuntivamente, non consentisse la deduzione, anche forfettaria, dei costi nell’accertamento analitico-induttivo, a differenza di quanto ammesso per l’accertamento induttivo puro. Tale sistema determinerebbe un trattamento più severo per il contribuente che ha tenuto una contabilità attendibile rispetto a chi ha omesso ogni contabilità o ne ha tenuta una inattendibile.
La Corte ha quindi enunciato il principio per cui ogni accertamento induttivo deve tener conto dei costi, anche forfettari, presuntivamente sostenuti, imponendo all’Amministrazione di non tassare i maggiori ricavi al lordo dei costi inerenti. Nel caso di specie, l’operato dell’Ufficio, che ha azzerato i costi per entrambe le annualità, è stato dichiarato illegittimo.
La Corte ha altresì accolto il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, rilevando come l’affermazione del principio del riconoscimento dei costi rafforzi la posizione del contribuente in tema di onere della prova: se l’Amministrazione deve riconoscere i costi persino in via forfettaria in assenza di documentazione, a maggior ragione non può disconoscerli con una contestazione generica e apodittica, senza rilievi specifici sulla loro inesistenza, inerenza o non competenza. L’onere probatorio del contribuente sorge solo a fronte di una puntuale contestazione dell’Ufficio, nel caso di specie mancata.
Dall’accoglimento dei primi tre motivi è derivato l’assorbimento dei restanti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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