Rapina impropria consumata per violenza al possesso della res (Cass. pen. Sez. 7 n. 2340 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, prospettando doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con logiche e congrue argomentazioni, sia volto a contestare la decisione di merito ritenendola fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio, essendo preclusa al giudice di legittimità la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi. Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l’agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, non essendo necessario che ne consegua l’impossessamento, il quale non costituisce l’evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico.
Il Fatto
Con un unico atto di impugnazione, tre soggetti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne aveva confermato la condanna per il reato di rapina aggravata. I ricorrenti, a sostegno dell’impugnazione, articolavano un unico motivo, sviluppato in due censure: con la prima lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità; con la seconda deducevano la mancata riqualificazione del fatto come rapina tentata e non consumata, con particolare riferimento a quanto emerso dalle intercettazioni ambientali eseguite.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione penale, nel valutare la prima censura, ha osservato che il motivo non era formulato nei termini consentiti in sede di legittimità. Le doglianze, infatti, riproponevano questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che le aveva superate con argomentazioni logiche e congrue, e si risolvevano nella richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio, preclusa in questa fase. La Corte ha ribadito il principio per cui l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo ha un orizzonte circoscritto, limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, citando a sostegno le Sezioni Unite Dessimone e Petrella ed altra giurisprudenza conforme.
Quanto alla seconda censura, relativa alla mancata riqualificazione del fatto in termini di tentativo, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata. I giudici di merito, con motivazione congrua e lineare, avevano correttamente escluso la configurabilità della fattispecie tentata, facendo esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia di rapina impropria. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il delitto è consumato quando l’agente, dopo la sottrazione, adopera violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della cosa, senza che occorra che l’impossessamento si realizzi concretamente, trattandosi di elemento afferente al dolo specifico e non all’evento del reato.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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