Allontanamento dello straniero: urgenza e pericolosità sociale (TAR Sicilia n. 4109 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei provvedimenti di allontanamento adottati per obiettivi e urgenti motivi di tutela dell’ordine pubblico, la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 non è dovuta, salvo che la complessità istruttoria imponga di esplicitare la ragione contraria. La mancata traduzione dell’atto in una lingua conosciuta dallo straniero non ne determina l’illegittimità, ma costituisce mera irregolarità, rilevante solo ai fini della rimessione in termini. Il giudizio di pericolosità sociale dello straniero condannato per reati ostativi e privo di attività lavorativa e di reddito lecito può fondarsi su una presunzione ragionevole, non apodittica, dei proventi illeciti. I vincoli familiari e le condizioni di salute del congiunto non costituiscono scudo assoluto e vanno bilanciati con le esigenze di sicurezza, secondo il test di proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugna il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Enna, in data 4 ottobre 2021, ha disposto il suo allontanamento dal territorio nazionale per motivi afferenti l’ordine pubblico. Il provvedimento è stato notificato in lingua italiana e francese.

Davanti al TAR Sicilia il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio, l’omessa traduzione dell’atto, il difetto di istruttoria e di motivazione sul principio di attualità e gravità del pericolo, nonché l’omesso rilievo delle condizioni di salute della madre, invalida al 75% e da lui assistita. L’Amministrazione resiste chiedendo il rigetto. In sede cautelare l’istanza di sospensione è respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo osserva che la comunicazione di avvio risponde a una duplice funzione, collaborativa e difensiva, ma incontra l’eccezione espressa dell’art. 7, comma 1, della legge n. 241/1990 quando sussistano esigenze di celerità. Nel caso concreto il decreto è stato adottato per obiettivi e urgenti motivi di tutela dell’ordine pubblico, resi concreti dal fatto che il ricorrente stava terminando di scontare una pena, senza ragioni per il suo ulteriore permanere in Italia.

La doglianza sulla mancata traduzione è infondata: il contenuto dispositivo era comunque tradotto in francese e, in ogni caso, la mancanza di traduzione in lingua nota allo straniero non determina l’illegittimità dell’atto, ma una mera irregolarità, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Sul terzo motivo il TAR ricostruisce il quadro dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998: le condanne per i reati di cui all’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. sono automaticamente ostative, salvo il bilanciamento con i vincoli familiari. Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 88 del 2023 e il test di proporzionalità, che impone di valutare necessità e idoneità della misura rispetto agli obiettivi perseguiti, e la giurisprudenza del Cons. Stato, sez. III, n. 10249 del 2023 e n. 5950 del 2022.

Applicando tali coordinate, il TAR rileva che il ricorrente non ha dimostrato, come era suo onere, il possesso di un reddito adeguato, non svolge attività lavorativa e non ha cercato impiego. Le numerose condanne, anche per reati contro il patrimonio, fondano la ragionevole presunzione che egli viva con proventi di attività illecite. Quanto alla madre, la valutazione medico-legale attesta un’invalidità del 75% senza indennità di accompagnamento, il che esclude la continua assistenza invocata. Il gravame è dunque respinto, con conferma del rigetto del gratuito patrocinio e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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