L’omessa liquidazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice del rinvio integra omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. 5 n. 11247 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso, da parte del giudice che avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza o altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione del procedimento medesimo, integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l’impugnazione. Tale vizio ricorre anche quando il giudice del rinvio ometta di liquidare le spese del giudizio di legittimità, nonostante l’ordinanza rescindente gliene abbia espressamente demandato la regolamentazione. In tale evenienza, la Corte di cassazione, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., supplisce direttamente alla carenza, regolando le spese del giudizio di legittimità secondo il principio della soccombenza.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per il recupero dell’IRPEF relativa all’anno d’imposta 2011, deducendo l’illegittimità dell’atto per mancato riconoscimento delle ritenute d’acconto subite sui redditi da stock option. I giudici di merito dichiaravano dapprima il ricorso inammissibile per tardività, ma la Cassazione, con ordinanza n. 15553/2024, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza con rinvio, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il giudice del rinvio, accogliendo l’appello e annullando la cartella, condannava l’Amministrazione alle spese dei due gradi di merito, ma ometteva di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, pur oggetto di espressa richiesta. Avverso tale omissione, il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, inquadrando la condotta del giudice del rinvio nell’alveo del vizio di omessa pronuncia. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha affermato che il mancato regolamento delle spese da parte del giudice che avrebbe dovuto provvedervi integra un vizio deducibile unicamente mediante impugnazione e non qualificabile come mero errore materiale.
Nel caso di specie, l’omissione risultava ancor più eclatante alla luce del chiaro dictum contenuto nell’ordinanza rescindente, che espressamente demandava al giudice del rinvio la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha quindi esercitato il potere decisorio sostitutivo previsto dall’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
La soccombenza dell’Amministrazione, costantemente favorevole al contribuente lungo l’intera sequenza processuale, ha giustificato la condanna alle spese per entrambe le fasi di legittimità. Il principio della soccombenza è stato applicato sia alla fase rescindente, conclusasi con l’ordinanza n. 15553/2024, sia all’odierna fase di legittimità.
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Nota della Redazione
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