Patteggiamento inappagabile presupposto del danno all’immagine erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 59 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dopo le modifiche recate dall’art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150/2022 all’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Ne consegue che essa non integra il presupposto processuale del giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, individuato dall’art. 51, comma 7, del d.lgs. n. 174/2016 nella sentenza irrevocabile di condanna. La domanda di danno all’immagine fondata su una pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. è pertanto inammissibile. Resta fermo che la sentenza patteggiata può concorrere, quale elemento indiziario, alla formazione del convincimento del giudice contabile in ordine ad altri profili di danno.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio due soggetti, già dipendenti di un’Autorità di Sistema Portuale, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale. Le condotte contestate riguardavano la turbata libertà degli incanti in una gara per il servizio di vigilanza armata e videosorveglianza, nonché la percezione di utilità illecite in cambio di affidamenti e assunzioni di persone legate ai convenuti.
Entrambi erano stati destinatari di una sentenza di patteggiamento resa dal GUP presso il Tribunale, divenuta irrevocabile nel gennaio 2019. La Procura ha quantificato il danno patrimoniale in oltre 139.000 euro e il danno all’immagine, per ciascun convenuto, applicando il criterio del duplum sulle utilità illecitamente percepite. I convenuti hanno eccepito la prescrizione e contestato la utilizzabilità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ai fini della responsabilità contabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di prescrizione. Gli inviti a dedurre, contenenti intimazione di pagamento, sono stati notificati nel maggio 2024. La sospensione dei termini disposta dall’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020 opera anche in assenza di precedenti rinvii, poiché il secondo alinea della norma sospende ogni termine connesso alle attività istruttorie preprocessuali. Il termine finale è stato così spostato oltre la notifica degli inviti.
Quanto al danno patrimoniale, la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui la violazione delle regole di gara lede il principio di concorrenzialità e determina una componente di danno autonomamente valutabile, provabile anche mediante elementi esterni alla procedura, come il confronto con ribassi conseguiti in gare analoghe. Nel caso concreto il compendio probatorio, valutato secondo il criterio del più probabile che non, ha confermato la fattispecie. Il D.M. 8 luglio 2009 non fissa un costo orario vincolante, essendo suscettibile di oscillazioni.
Il Collegio ha tuttavia ridotto la pretesa a 90.000 euro, tenuto conto dello sfasamento temporale tra le gare comparate e delle specificità locali dei fattori produttivi.
Sul danno all’immagine la decisione è di segno opposto. La Corte ha ripercorso l’evoluzione normativa, dalla clausola generale dell’art. 83 r.d. n. 2440/1923 all’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012 e all’art. 51, comma 7, del d.lgs. n. 174/2016. Quest’ultima norma individua il presupposto processuale nella sentenza irrevocabile di condanna per delitti commessi a danno della pubblica amministrazione, senza equiparare la sentenza patteggiata.
Il d.lgs. n. 150/2022, attuativo della delega sulla riduzione degli effetti extra-penali del patteggiamento, ha modificato l’art. 445 cod. proc. pen., escludendo che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. possa essere utilizzata nei giudizi contabili. La Corte ha quindi distinto il piano della efficacia probatoria, che permane quale elemento indiziario, dal piano del presupposto processuale, che difetta. In senso contrario non rileva il criterio del duplum della legge anticorruzione, che presuppone un reato accertato con sentenza passata in giudicato.
Modificando il proprio precedente orientamento, la Sezione ha pertanto dichiarato inammissibile la domanda relativa al danno all’immagine, accogliendo solo quella patrimoniale e compensando le spese rispetto al secondo convenuto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta