Accertamento analitico-induttivo legittimo anche con funzione rafforzativa degli studi di settore (Cass. civ. Sez. 5 n. 11684 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, con rinvio al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione dell’Ufficio, significando tale rinvio la condivisione delle conclusioni ivi contenute, con conseguente economia di scrittura che non arreca pregiudizio al contraddittorio. L’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 può essere fondato su gravi incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell’attività svolta, potendo gli studi di settore assumere funzione rafforzativa della correttezza dell’accertamento compiuto. Il giudice di merito non ha l’obbligo di dar conto dell’esame di tutte le prove prodotte, essendo sufficiente che esponga gli elementi posti a fondamento della decisione, restando il sindacato di legittimità limitato al controllo di logicità e correttezza giuridica della valutazione.
Il Fatto
Il contribuente, esercente attività di produzione e commercio al dettaglio di pane, impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifiche condotte con metodo analitico-induttivo, aveva rideterminato per l’anno d’imposta 2003 un maggior imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva.
Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito accertato e le sanzioni, con pronuncia confermata in appello. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi vizi di violazione di legge e di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso l’omessa pronuncia sulla dedotta carenza di motivazione dell’atto impositivo, rilevando che il giudice di appello aveva espressamente ritenuto infondata la censura e aveva esplicitato le ragioni dell’infondatezza, evidenziando la comprensibilità delle ragioni della rettifica alla luce del rinvio al processo verbale. Siffatta statuizione è stata ritenuta conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui la motivazione per relationem non è illegittima, significando la condivisione da parte dell’Ufficio delle conclusioni del verbale, senza necessità di autonoma valutazione degli elementi acquisiti dalla polizia tributaria, trattandosi di elementi già noti al contribuente.
Quanto alla legittimità dell’accertamento, la Corte ha precisato che l’Amministrazione finanziaria ha compiuto un accertamento di tipo analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, fondato su una serie di elementi presuntivi valutati complessivamente e sulla documentazione fiscale acquisita in occasione dell’ispezione. In questo contesto, lo scostamento dagli studi di settore ha assunto esclusivamente una funzione rafforzativa della correttezza dell’accertamento, costituendo il confronto tra le risultanze dell’accertamento compiuto e il maggior reddito riscontrabile sulla base dello studio di settore.
La Corte ha inoltre ribadito che l’accertamento analitico-induttivo può fondarsi su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività, essendo sufficiente anche una parziale inattendibilità delle scritture contabili, con possibilità per l’Ufficio di utilizzare presunzioni semplici aventi i requisiti dell’art. 2729 c.c.. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva valutato gli elementi difensivi del contribuente, dando conto della rideterminazione del reddito in diminuzione per tener conto dello sfrido, della minore resa della farina e della ubicazione dell’esercizio commerciale, nonché delle ragioni della ricostruzione dei maggiori ricavi.
Quanto alle censure relative alla valutazione delle prove, la Corte ha richiamato il principio consolidato per cui il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze che ritenga più attendibili, senza obbligo di dar conto dell’esame di tutte le prove acquisite, essendo necessario e sufficiente che offra una motivazione logica e adeguata. Il ricorrente, pur deducendo formalmente la violazione di norme di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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