Ne bis in idem esecutivo e istanza di rideterminazione della pena continuata (Cass. pen. Sez. I n. 22648 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, l’intervenuta irrevocabilità del provvedimento del giudice dell’esecuzione preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, a condizione che non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche. Per tali si intendono non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini decisori. Il principio del ne bis in idem opera anche in sede esecutiva, ma la preclusione processuale non è assoluta e definitiva: opera rebus sic stantibus, cioè finché non emergano nuovi dati di fatto o nuove questioni giuridiche. La censura che investe il merito del trattamento sanzionatorio già definito con provvedimento irrevocabile è proponibile soltanto con ricorso per cassazione, non potendo il giudice dell’esecuzione riesercitare il potere decisorio già consumato.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, in funzione di giudice dell’udienza preliminare, ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza con cui il condannato aveva chiesto di rideterminare la pena unica complessiva del reato continuato, già unificato con precedente ordinanza irrevocabile che aveva riunito ex art. 81, secondo comma, cod. pen. le violazioni oggetto di due sentenze di merito. A fondamento della decisione il giudice ha osservato che l’ufficio adito aveva ormai esaurito il proprio potere decisionale.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione in relazione all’art. 666, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Sostiene che il giudice dell’esecuzione non avrebbe spiegato le ragioni per cui non sono stati applicati, anche nei suoi confronti, i medesimi criteri utilizzati da una delle sentenze di cognizione per determinare la pena del reato continuato inflitta ai concorrenti in posizione identica. Rileva, inoltre, che era stato il giudice della cognizione a rinviare alla fase esecutiva la determinazione della pena di quegli imputati che non avevano chiesto l’unificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure. Il percorso argomentativo muove dal principio consolidato secondo cui l’irrevocabilità del provvedimento del giudice dell’esecuzione preclude una nuova decisione sul medesimo oggetto, purché non siano prospettati nuovi elementi di fatto o nuove questioni giuridiche, intendendosi come tali anche quelli preesistenti di cui non si sia tenuto conto ai fini decisori.
Su questa base la Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui la preclusione processuale non opera in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus. Il ne bis in idem esecutivo presuppone, dunque, l’identità dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto rispetto a un’istanza già rigettata.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte rileva che l’istanza su cui è stato dichiarato il non luogo a provvedere non era fondata sulla sopravvenienza di elementi nuovi o mai dedotti, ma sulla richiesta di applicare i criteri seguiti da una delle sentenze di cognizione. Il condannato, in sostanza, censurava il merito del trattamento sanzionatorio già definito con provvedimento irrevocabile, fondandosi su elementi già valutati.
Tale censura, osserva la Corte, poteva essere dedotta soltanto con ricorso per cassazione. Il giudice dell’esecuzione non può riesercitare il potere decisorio ormai consumato, come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato.
Sul piano procedurale, la Corte esclude che fosse necessaria la fissazione dell’udienza prevista dal combinato disposto degli artt. 666, comma 3, e 671 cod. proc. pen., ben potendo il tribunale procedere de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., stante la manifesta infondatezza dell’istanza. All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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