Riesame: la richiesta di comparire nella istanza integrativa è tempestiva (Cass. pen. Sez. V n. 22699 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta ha il diritto di partecipare personalmente all’udienza camerale quando la relativa richiesta sia formulata, anche per il tramite del difensore, in una istanza di riesame integrativa presentata entro i termini dell’art. 309 cod. proc. pen. La richiesta contenuta in una istanza integrativa depositata a procedimento ancora pendente è da considerarsi contestuale, nel significato delineato dalle Sezioni Unite. Il mancato accoglimento di tale istanza determina una nullità assoluta e insanabile dell’udienza camerale e della successiva pronuncia, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., non una mera nullità di ordine generale a regime intermedio.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto dal Giudice per le indagini preliminari alla misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di plurimi fatti di bancarotta, commessi in concorso con altro soggetto quali amministratori di una società posta in liquidazione giudiziale. Il Tribunale del riesame, su richiesta dell’indagato, aveva riformato l’ordinanza genetica sostituendo la misura con gli arresti domiciliari, accompagnati dal divieto di comunicare con persone non conviventi.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi. Con il primo ha lamentato di non essere stato ammesso a partecipare personalmente all’udienza di riesame, nonostante il difensore avesse avanzato richiesta con una seconda istanza di riesame, depositata entro il termine di dieci giorni.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che ritiene fondato. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza di partecipazione reputandola tardiva, perché non proposta unitamente alla richiesta originaria di riesame.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 11803 del 27.02.2020, secondo cui la persona detenuta può comparire personalmente solo se ne abbia fatto richiesta con l’istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento ai sensi dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen..
Sul punto la Corte valorizza l’orientamento più recente, espresso da Sez. I n. 37924 del 05.09.2024, per il quale il diritto di partecipare personalmente sussiste anche quando la richiesta sia contenuta in una richiesta di riesame integrativa, purché presentata entro i termini di cui all’art. 309 cod. proc. pen.. È quanto avvenuto nel caso di specie: il difensore, legittimato a presentare l’istanza in rappresentanza dell’indagato, ha chiesto di presenziare all’udienza con una seconda istanza depositata entro il termine di dieci giorni dalla notifica.
La Corte condivide tali principi, prendendo però le distanze dall’affermazione secondo cui il diniego di partecipazione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile se non eccepita tempestivamente. Il Collegio ritiene che tale ricostruzione contrasti con la sentenza delle Sezioni Unite «Carlutti», per la quale la mancata traduzione dell’indagato che abbia ritualmente chiesto di comparire determina la nullità assoluta e insanabile dell’udienza camerale ex art. 179 cod. proc. pen..
Il principio è ribadito da numerose pronunce di legittimità: la richiesta ai sensi dei commi 6 e 8-bis dell’art. 309 cod. proc. pen., se tempestiva, trasforma l’istante in soggetto a partecipazione necessaria e genera l’obbligo di traduzione, il cui inadempimento produce appunto la nullità assoluta. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri e annullamento con rinvio al Tribunale del riesame di Venezia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 179 c.p.p. – Nullità assolute
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva