Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (TAR Emilia-Romagna n. 1335 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al giudice amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando la parte ricorrente, dopo la fase cautelare, ometta di compiere qualsivoglia atto processuale, non compaia alle successive udienze pubbliche e non depositi memorie o documenti, nonostante la rituale avvisanza, rendendo così evidente l’assenza di un’utilità concreta e attuale alla decisione di merito. L’onere di rappresentare le ragioni della persistenza di tale interesse grava sulla parte, in virtù del principio di leale collaborazione sancito dall’art. 2 c.p.a.. Il giudice può desumere argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse dal comportamento processuale delle parti, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. e dell’art. 64, comma 4, c.p.a..
Il Fatto
Un cittadino albanese impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Ravenna aveva rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal proprio datore di lavoro. Il rigetto era motivato dal parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva richiesto documentazione attestante la capacità reddituale del dichiarante, nonché dalla successiva cessazione dell’attività d’impresa del datore, comunicata dallo stesso, che lo rendeva non più in grado di concludere l’assunzione del lavoratore.
Nel ricorso, il lavoratore deduceva la violazione della circolare ministeriale dell’11 maggio 2021 in tema di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e la mancata comunicazione del preavviso di rigetto al lavoratore stesso. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza del 9 marzo 2022 per insussistenza del fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna premette che la causa era stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative”, al fine di verificare la persistenza dell’interesse della parte alla decisione della controversia. Nell’udienza pubblica del 9 luglio 2025, e successivamente in quella del 5 novembre 2025, nessuno compariva per la parte ricorrente, né risultavano depositati atti o documenti ulteriori. Il Tribunale evidenziava che, in tale contesto, sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni della persistenza di un’utilità attuale e concreta alla pronuncia di merito.
La Corte rileva che, per la sopravvenuta carenza d’interesse, depongono in modo inequivoco diversi elementi: l’assenza di qualsiasi atto processuale successivo alla fase cautelare risalente al marzo 2022; la mancata comparizione e l’assenza di memorie o documenti nelle due udienze pubbliche nonostante la rituale avvisanza; la natura della controversia, relativa ad atti destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative; il giudicato cautelare sfavorevole; infine, l’assenza di una domanda risarcitoria o di una riserva di proporla.
Il Tribunale richiama l’art. 116, secondo comma, c.p.c. e l’art. 64, comma 4, c.p.a., in base ai quali il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel corso del processo, nonché l’art. 84, comma 4, c.p.a., che espressamente consente al giudice di desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Su tali basi, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, ravvisando giusti motivi.
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Nota della Redazione
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