Il giudicato IMU sul valore dell’area edificabile non ha efficacia ultrattiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 17080 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il valore venale in comune commercio delle aree edificabili, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, costituisce elemento variabile con riferimento ai diversi periodi d’imposta e non può ascriversi ai fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente. Ne consegue che il giudicato formatosi sull’accertamento del valore di un’area edificabile per una determinata annualità non ha efficacia ultrattiva e non può produrre effetto preclusivo in ordine alla valutazione del medesimo terreno per le annualità successive. Il giudice di merito che fondi il rigetto del ricorso del contribuente esclusivamente sul richiamo a un precedente giudicato, senza ricostruirne il contenuto né accertare gli elementi fattuali alla base della determinazione del valore venale, incorre nella violazione dell’art. 2909 cod. civ. e della normativa impositiva di riferimento.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova sei accertamenti relativi a IMU e TASI per gli anni 2014, 2015 e 2016, concernenti un terreno edificabile di sua proprietà. La C.T.P., riuniti i ricorsi, li rigettava richiamando l’intervenuto giudicato di cui all’art. 2909 cod. civ., formatosi in una controversia relativa all’annualità 2011, avente ad oggetto il valore del medesimo terreno e conclusasi con decisione definitiva.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto confermava la decisione di prime cure. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 2909 cod. civ., sostenendo che il giudicato sul valore del terreno per gli anni precedenti non potesse avere effetto preclusivo per le annualità successive, trattandosi di elemento variabile anno per anno.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso in quanto strettamente connessi. Ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva accertato gli elementi fattuali sulla cui base era stato ricostruito il valore venale dei terreni, ma si era limitata a richiamare l’esistenza di un giudicato, affermando apoditticamente che non sussistevano elementi per modificarne i presupposti, rimasti peraltro inespressi.
La Corte ha chiarito che il giudice di merito avrebbe dovuto muovere dal presupposto che al giudicato di valore non può attribuirsi efficacia ultrattiva. Il valore venale delle aree edificabili, infatti, quale elemento costitutivo della fattispecie impositiva, è soggetto a variazioni in relazione ai diversi periodi d’imposta e non rientra tra i fatti a carattere tendenzialmente permanente che possono fondare l’efficacia espansiva del giudicato.
A sostegno di tale principio la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso tra le altre da Cass. n. 19811 del 2021, Cass. n. 34594 del 2019, Cass. n. 1300 del 2018 e Cass. n. 18923 del 2011, nonché Cass. Sez. Un. n. 25506 del 2006.
Venuta meno la rilevanza del giudicato, la cui portata non era stata neppure descritta o ricostruita nel suo contenuto, la Corte ha ritenuto l’affermazione del giudice di merito non rispettosa del dettato normativo di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 23/2011 e all’art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, nonché all’art. 1, commi 669 e 675, legge n. 147/2013.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto in diversa composizione, cui ha demandato anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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