Operazioni oggettivamente inesistenti: il giudice deve valutare gli indizi nella loro globalità (Cass. civ. Sez. 5 n. 17121 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di provare che l’operazione commerciale non sia mai stata posta in essere grava sull’Amministrazione finanziaria, la quale può assolverlo anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. Il giudice di merito è tenuto a valutare gli elementi indiziari non atomisticamente ma nella loro globalità, verificando se la combinazione degli stessi integri una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice). Una volta fornito dall’Ufficio un quadro indiziario sufficiente, l’onere della prova si inverte e grava sul contribuente, il quale deve dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; tale onere non è assolto dalla mera contabilizzazione del costo, né dalla sola produzione della fattura, occorrendo una documentazione di supporto che riveli la ragione e la coerenza economica della spesa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, esercente attività di commercio all’ingrosso di articoli medicali e ortopedici, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016, disconoscendo la deducibilità di costi per complessivi euro 77.900,00 e la detraibilità della relativa IVA. L’Ufficio contestava la natura oggettivamente inesistente delle operazioni fatturate da un collaboratore, parente del contribuente, evidenziando la genericità delle fatture, i pagamenti in contanti e la mancanza di data certa del contratto.
Il ricorso del contribuente veniva rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado, ma l’appello era accolto dal giudice di secondo grado, che riconosceva la deducibilità dei costi sulla base di una valutazione atomistica degli indizi, ritenendo ciascuno di esso insufficiente. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei criteri di valutazione della prova presuntiva e delle norme in tema di onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il giudice di merito, nel valutare la prova per presunzioni, non può procedere a un esame frazionato dei singoli elementi indiziari, ma deve considerare il quadro probatorio nella sua globalità. Nella specie, l’Ufficio aveva rappresentato una pluralità di elementi convergenti e non contestati, quali la violazione dell’art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 per la descrizione generica delle fatture, l’assenza di tracciabilità dei pagamenti, il rapporto di parentela tra le parti e il contratto privo di data certa e non registrato.
La Corte ha precisato che il complesso degli indizi presentava i requisiti di gravità, precisione e concordanza per fondare una presunzione semplice idonea a invertire l’onere della prova. Il contribuente, tuttavia, non aveva fornito alcun riscontro oggettivo per contrastare il quadro indiziario, limitandosi a mere affermazioni di parte e non producendo documentazione idonea a dimostrare l’effettività e l’inerenza delle prestazioni. La circostanza che i costi fossero gli unici sostenuti per generare i ricavi non è stata ritenuta dirimente, attenendo alla congruità economica e non supplendo alla mancanza di prova positiva dell’effettività dell’operazione.
Parimenti, la mancata irrogazione di sanzioni antiriciclaggio per i pagamenti in contanti non è idonea a dimostrare l’inerenza delle prestazioni, trattandosi di profili sanzionatori autonomi rispetto alla verifica dei requisiti di deducibilità di cui all’art. 109 TUIR. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice a quo per un nuovo e motivato esame.
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Nota della Redazione
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