La sospensione feriale non si applica alle opposizioni all’esecuzione anche nelle fasi di impugnazione e prima dell’inizio dell’esecuzione (Cass. civ. Sez. 3 n. 17355 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini processuali in periodo feriale non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941. Tale esclusione opera non solo per il giudizio di primo grado ma anche nei successivi gradi di impugnazione. Il principio trova applicazione altresì con riguardo alle opposizioni ad esecuzione non ancora iniziata, come quella proposta ex art. 615, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il termine per impugnare la relativa sentenza decorre senza usufruire della sospensione feriale.
Il Fatto
Un correntista aveva ottenuto dal Tribunale di Agrigento la condanna di una banca in liquidazione coatta amministrativa alla restituzione di somme versate a titolo di deposito cauzionale. La sentenza, confermata in appello, era passata in giudicato.
Successivamente, il creditore notificava atto di precetto per l’importo complessivo dovuto. La banca proponeva opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., rigettata dal Tribunale di Palermo. La Corte d’appello di Palermo, invece, accoglieva il gravame della banca, dichiarando l’inefficacia del precetto in ragione del divieto di azioni esecutive individuali nei confronti dell’ente in liquidazione coatta amministrativa ex art. 83 del d.lgs. n. 385 del 1993. Avverso tale sentenza il creditore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della notifica, senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 25 luglio 2023, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato soltanto il 26 febbraio 2024, ben oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sospensione dei termini processuali in periodo feriale, prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, non opera per i procedimenti di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c., nonché per quelli di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.gradi di impugnazione ed alle opposizioni ad esecuzione non ancora iniziata. Ciò comporta che, nel caso di specie, il termine semestrale per impugnare la sentenza resa all’esito dell’opposizione a precetto è decorso senza beneficiare della sospensione feriale.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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