Canone unico patrimoniale: i coefficienti tariffari non determinati e la mancata proroga implicita (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 108 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di canone unico patrimoniale, la mancata indicazione, in un atto di determinazione annuale delle tariffe, dei coefficienti correttivi per tipologia di occupazione non comporta automaticamente l’applicazione di un valore di default pari a uno, né la proroga implicita dei coefficienti precedentemente fissati. Occorre invece distinguere l’ipotesi in cui l’atto si limiti ad aggiornare alcuni parametri, lasciando inalterati quelli già determinati in via regolamentare, dall’ipotesi in cui manchi radicalmente l’attuazione delle previsioni generali del regolamento. L’interpretazione degli atti amministrativi di determinazione tariffaria va condotta alla luce dei principi generali desumibili dagli artt. 1362 ss. cod. civ., in quanto compatibili, e deve privilegiare, nel dubbio, la soluzione che assicuri un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019. La funzione consultiva della Corte dei conti può riguardare solo questioni astratte e di carattere generale, non la valutazione di concrete fattispecie gestionali.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune della Campania ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere in materia di determinazione della tariffa del canone unico patrimoniale. L’ente, con proprio regolamento, aveva disciplinato la determinazione delle tariffe valorizzando parametri come le tipologie di occupazione. La successiva deliberazione di Giunta per l’approvazione delle tariffe per l’esercizio 2022, però, non aveva determinato i coefficienti per singola tipologia di occupazione, pur avendone previsto l’applicazione.
Il Comune ha quindi chiesto se, in caso di mancata approvazione dei coefficienti, questi debbano intendersi prorogati di anno in anno, come previsto dal regolamento per le tariffe, oppure se debba applicarsi un valore di default pari a uno, con conseguente impossibilità di garantire l’invarianza del gettito richiesta dalla legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato i requisiti di ammissibilità della richiesta, dichiarandola soggettivamente ammissibile in quanto sottoscritta dal Sindaco, organo titolare della rappresentanza legale dell’ente. Quanto all’ammissibilità oggettiva, ha ricordato che la funzione consultiva può riguardare solo questioni astratte e di carattere generale, non la valutazione di concrete fattispecie gestionali, che ricade nell’esclusiva competenza dell’autorità amministrativa.
Applicando tali criteri al quesito, la Corte ha rilevato che la richiesta delineava i contorni di una concreta fattispecie, richiamando un peculiare episodio gestionale. L’ente, infatti, dubitava degli effetti di un proprio provvedimento di determinazione delle tariffe, questione che attiene all’interpretazione dell’atto amministrativo e ai suoi effetti consequenziali. Ha quindi dichiarato il quesito ammissibile solo nei ristretti limiti in cui sollecita un’analisi generale sulle possibili modalità di determinazione annuale delle tariffe del canone.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo del canone unico patrimoniale, istituito dall’art. 1, commi 816-836, della legge n. 160/2019, evidenziando come il comma 817 imponga di assicurare un gettito pari a quello dei tributi sostituiti, salva la possibilità di variarlo attraverso la modifica delle tariffe, nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e gradualità codificati dal legislatore del 2024 e della facoltà di rivalutazione annuale ISTAT introdotta nel 2025.
Quanto al meccanismo di calcolo, le tariffe standard indicate dalla legge possono essere rettificate tramite coefficienti fissati in sede regolamentare, ancorati ai criteri del comma 824. In caso di mancata indicazione dei coefficienti per tipologia, la Corte ha chiarito che occorre distinguere: se l’atto si limita ad aggiornare i coefficienti per zone, quelli per tipologia già fissati in precedenza continuano a trovare applicazione; se invece manca radicalmente l’attuazione delle previsioni regolamentari, non resta che applicare valori di default pari a uno, senza rettificare la tariffa standard.
La Corte ha infine rimesso al Comune la valutazione della fattispecie concreta, sulla base del complesso degli atti emanati e dell’evoluzione della disciplina regolamentare e tariffaria nei diversi esercizi, privilegiando le interpretazioni che assicurino l’invarianza del gettito richiesta dal legislatore.
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Nota della Redazione
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