Novità della questione di tardività dell’appello e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 21699 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità dell’appello per l’avvenuto deposito dell’atto oltre il termine di decadenza previsto dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità dalla parte interessata ed è comunque rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione quando la relativa questione non sia stata dibattuta davanti al giudice di secondo grado e fatta oggetto di una sua pronuncia. L’indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell’accertamento di un presupposto processuale per la prosecuzione del giudizio, determinando la tardiva proposizione dell’impugnazione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Ne consegue che, ove la questione sia stata dibattuta e decisa dal giudice di appello, la sua rinnovata proposizione in cassazione, con nuovi argomenti, integra un’eccezione nuova, non rilevabile d’ufficio, che rende inammissibile il ricorso.

Il Fatto

La ricorrente conveniva dinanzi al giudice di pace il controricorrente per ottenere l’accertamento della violazione delle distanze legali e della lesione della propria servitù di veduta, chiedendo la rimozione del manufatto e il risarcimento dei danni. Il convenuto eccepiva l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e proponeva domanda riconvenzionale di usucapione, chiedendo la declinatoria di competenza in favore del Tribunale.

Il giudice di pace, con ordinanza del 4.11.2019, rigettava l’eccezione di improcedibilità e dichiarava la propria incompetenza. A seguito della riassunzione, la parte convenuta proponeva appello avverso tale ordinanza, sostenendo che, avendo deciso sulla procedibilità, il provvedimento andava qualificato come sentenza. Il Tribunale dichiarava ammissibile l’appello, annullava la statuizione sulla procedibilità e confermava la compensazione delle spese. Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per error in procedendo e la violazione degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., assumendo che il Tribunale non avesse rilevato la tardività dell’appello, proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, notifica che assumeva avvenuta unitamente all’atto di riassunzione.

La Corte osserva che la questione della tardività dell’appello, come prospettata dalla ricorrente, era nuova. Dall’esame della sentenza impugnata e della comparsa di costituzione in appello emerge, infatti, che la ricorrente non aveva eccepito la tardività del gravame, ma era stato il Tribunale a sollevare d’ufficio la questione, invitando le parti a interloquire e pronunciandosi espressamente sul punto, escludendo che la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria valesse a far decorrere il termine breve per impugnare.

La Suprema Corte richiama il principio secondo cui l’inammissibilità dell’appello può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità ed è comunque rilevabile d’ufficio solo quando la questione non sia stata dibattuta dinanzi al giudice di secondo grado e non abbia formato oggetto di una sua pronuncia. Tale indagine, infatti, si risolve nell’accertamento di un presupposto processuale e la tardiva proposizione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La regola della rilevabilità d’ufficio, tuttavia, presuppone che il giudice dell’appello non si sia ancora pronunciato sul punto.

Nel caso di specie, essendo stata la questione dibattuta e decisa dal Tribunale, la diversa prospettazione offerta dalla ricorrente in cassazione integra un’eccezione nuova, non deducibile per la prima volta in sede di legittimità né rilevabile d’ufficio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. La Corte condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

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