Inammissibili le censure fattuali e l’acquiescenza al valore stimato (Cass. civ. Sez. 1 n. 22058 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge o di omesso esame, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Il giudice di legittimità non può procedere a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio, essendo preclusa la revisione degli accertamenti di fatto. In tema di indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il valore del bene deve essere determinato con riferimento alla sua natura agricola, e la congruità del valore a metro quadro è rimessa alla valutazione del giudice di merito. Inoltre, l’indennizzo per l’occupazione illegittima ha carattere risarcitorio e non è soggetto a prescrizione finché non si sia verificata la traslazione della proprietà in capo all’ente pubblico.
Il Fatto
I proprietari dell’area, in parte occupata dall’A.N.A.S. per l’ampliamento di una strada statale, convenivano in giudizio l’ente e l’Agenzia del Demanio. Lamentavano l’intervenuta occupazione sine titulo e la mancata adozione di un decreto di esproprio. Successivamente, l’A.N.A.S. notificava loro due provvedimenti ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, offrendo un indennizzo che ritenevano insufficiente, anche per il pregiudizio arrecato alla proprietà residua, divenuta interclusa.
La Corte d’appello di Ancona, in unico grado, accoglieva parzialmente la domanda, determinando l’indennità complessiva per le due porzioni di terreno, ma negando il risarcimento per il danno alla proprietà residua e la rivalutazione monetaria. Il tribunale rigettava inoltre l’eccezione di prescrizione sollevata dall’A.N.A.S. Avverso tale decisione, i proprietari proponevano ricorso per cassazione, mentre l’A.N.A.S. proponeva ricorso incidentale tardivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendoli connessi e volti a censurare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello. La Suprema Corte ha precisato che, nonostante la rubrica formale dei motivi facesse riferimento alla violazione di legge, essi veicolavano censure “di fatto”, mirando a una rivalutazione delle risultanze processuali e alla ricostruzione della fattispecie già operata dai giudici di merito. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità, in quanto il ricorrente non può proporre una propria diversa interpretazione dei fatti.
Quanto alla dedotta interclusione e alla perdita di valore della proprietà residua, la Corte ha ribadito che il giudice del merito non è vincolato dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo autonomamente trarre logiche conclusioni sulla base del materiale probatorio. Nella specie, la Corte d’appello aveva congruamente motivato il proprio dissenso, rilevando che l’interclusione esisteva già ante occupationem e non era conseguenza dell’opera pubblica. Tali valutazioni non sono sindacabili in cassazione.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo, concernente la compensazione delle spese di lite, trattandosi di un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo in caso di violazione del principio di soccombenza. Ha infine rigettato il quinto motivo, relativo alla dedotta incostituzionalità dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011 per la soppressione del doppio grado di giudizio, richiamando il principio per cui il doppio grado di giurisdizione non ha copertura costituzionale.
In accoglimento dell’eccezione preliminare, la Cassazione ha dichiarato l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo dell’A.N.A.S., ai sensi dell’art. 334 c.p.c., in quanto l’impugnazione principale è stata dichiarata inammissibile.
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Nota della Redazione
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